Spese di custodia dopo confisca competenza del giudice dell’esecuzione di secondo grado (Cass. pen. Sez. I n. 36330 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati spetta, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al giudice dell’esecuzione, individuato nel giudice che ha emesso il provvedimento nei cui confronti si procede esecutivamente. Quando la sentenza di secondo grado ha parzialmente riformato la decisione, non soltanto sulla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione è individuato, in base al secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen., nel giudice di secondo grado, e quindi nella Corte di appello. Resta estranea al perimetro del conflitto, e non può essere decisa, la diversa questione delle istruzioni da fornire al custode sulla prosecuzione della custodia, mai formalmente negata dal giudice. Il conflitto negativo che determina stasi processuale va risolto dichiarando la competenza dell’organo individuato secondo tali criteri.

Il Fatto

Il custode di un natante sottoposto a sequestro e poi a confisca ha presentato un’istanza al Tribunale di Livorno per la liquidazione delle spettanze maturate nel corso della custodia. Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 5 agosto 2025, ha declinato la competenza, individuando quella della Corte di appello di Firenze quale giudice dell’esecuzione. La Corte di appello, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha restituito gli atti, rilevando l’esistenza di una ulteriore istanza del custode, non nota al Tribunale, con cui si sollecitavano anche istruzioni sulla prosecuzione della custodia.

Con ordinanza dell’8 giugno 2026 il Tribunale di Livorno ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Entrambi i giudici hanno così ricusato la cognizione della stessa questione, determinando quella stasi processuale che le norme sul conflitto sono destinate a rimuovere.

La Motivazione della Corte

La Corte, in via preliminare, delimita l’esatto perimetro della controversia. Il procedimento è stato aperto dall’istanza del custode del natante, che, secondo la lettura della Corte, costituiva una sorta di aggiornamento al giudice sullo stato della custodia, priva di una specifica richiesta di pagamento, benché contenesse calcoli sulle spese. Solo la successiva istanza del 23 ottobre 2025 ha domandato anche istruzioni sulla prosecuzione della custodia, questione che non era nota al Tribunale quando questi ha trasmesso gli atti.

Da tale ricostruzione deriva la delimitazione del conflitto al solo pagamento delle spese di custodia. Non vi è mai stato, osserva la Corte, un provvedimento del Tribunale di Livorno che abbia negato la competenza sulle istruzioni al custode: quella questione esula quindi dal conflitto e non viene trattata.

Nel merito, la Corte richiama la norma regolatrice, l’art. 168 T.U.S.G., che devolve la liquidazione delle spettanze con decreto motivato al magistrato che procede. Il problema di individuare tale magistrato una volta definito il giudizio è stato affrontato dalle Sezioni Unite n. 4535 del 18/04/2019, che hanno affermato spettare la competenza al giudice dell’esecuzione in veste di giudice per le indagini preliminari. Applicando tale principio al caso concreto, caratterizzato da una sentenza di appello che ha parzialmente riformato la decisione, la Corte individua il giudice dell’esecuzione, ex art. 665, secondo comma, cod. proc. pen., nel giudice di secondo grado.

La Corte esclude il contrasto con la pronuncia Sez. I n. 41216 del 17/05/2018, richiamata dalla Corte di appello. Quella decisione riguardava la distruzione delle cose confiscate, regolata dalla diversa norma dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., e non il pagamento delle spese di custodia. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Firenze, con immediata comunicazione dell’estratto ai giudici in conflitto e al pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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