Rinunzia al ricorso nel giudizio sull’assegnazione temporanea del dipendente (TAR Lombardia n. 2988 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’udienza di merito determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo prende atto della rinunzia e, in assenza di opposizione delle altre parti costituite, dichiara estinto il processo con pronuncia di rito. La definizione in rito preclude ogni valutazione sul merito della pretesa sostanziale e giustifica la compensazione delle spese tra le parti. La rinunzia opera quale atto dispositivo del ricorrente, che sottrae la controversia alla decisione del giudice e ne determina la chiusura senza accertamento del diritto fatto valere.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. n. 151/2001 per ottenere l’assegnazione temporanea presso un’altra sede. La richiesta era motivata dalla necessità di assistenza al nucleo familiare, con particolare riguardo a un figlio minore affetto da patologia che richiedeva un percorso curativo.
Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni dell’istante, l’amministrazione aveva negato la richiesta con decreto del 30 aprile 2024. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 42-bis del D.L. n. 151/2001, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il Tribunale, dopo un’ordinanza istruttoria, ha trattenuto la causa per la decisione; in data 8 settembre 2025 il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la vicenda muovendo dall’atto depositato dalla parte ricorrente prima dell’udienza pubblica. La rinunzia al ricorso costituisce atto dispositivo che incide direttamente sull’oggetto del processo, determinandone l’impossibilità di pervenire a una pronuncia di merito.
Il Tribunale richiama quindi gli artt. 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano l’estinzione del giudizio per rinunzia. Verificata la ritualità dell’atto e la mancata opposizione delle parti costituite, il Collegio dichiara estinto il ricorso come in epigrafe proposto.
La scelta processuale della parte determina la definizione in rito della controversia. Il giudice non esamina pertanto il merito della pretesa sostanziale relativa all’assegnazione temporanea, né le censure articolate in ricorso, né le difese dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La pronuncia si esaurisce nell’accertamento dei presupposti dell’estinzione.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che la definizione in rito ne giustifica la compensazione tra le parti, non emergendo ragioni per addossarle all’una o all’altra.
Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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