Soccorso istruttorio recessivo nelle procedure di massa e presunzione di conoscenza dell’email (Cons. Stato n. 7118 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti e da esigenze di celerità e par condicio, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 recede rispetto agli oneri di cooperazione, buona fede e autoresponsabilità gravanti sul singolo concorrente. Ove l’amministrazione abbia comunque attivato il soccorso, la richiesta inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal partecipante si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., con conseguente imputabilità al destinatario delle conseguenze della mancata lettura, anche quando il messaggio sia stato archiviato nella cartella di posta indesiderata. È inesigibile, e incompatibile con il principio di buon andamento, un soccorso istruttorio “potenziato” che imponga all’amministrazione di accertare l’effettiva conoscenza della comunicazione mediante conferma di lettura o contatto telefonico.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al Bando Auto 2021 della Regione del Veneto per la concessione di contributi alla rottamazione di veicoli inquinanti, articolato in una prima fase di manifestazione di interesse e in una seconda di richiesta del contributo, con allegazione del certificato di rottamazione e della prova di pagamento tracciabile. Con comunicazione del 9 novembre 2021 la Regione attivava il soccorso istruttorio, assegnando termine al 12 novembre per integrare la documentazione a pena di esclusione. Il messaggio, inviato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dalla partecipante, finiva nella cartella spam e non veniva letto. La domanda era quindi esclusa; l’istanza di autotutela era respinta.

Il TAR Veneto accoglieva il ricorso, ritenendo l’email ordinaria modalità intrinsecamente inidonea a garantire la conoscibilità e addossando alla Regione l’onere di verificare l’effettiva lettura. La Regione proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il motivo quanto all’imputabilità della mancata conoscenza e all’inesigibilità degli adempimenti ulteriori. Richiamando Cons. Stato n. 2401 del 2020 e Cons. Stato n. 2402 del 2020, conferma che nelle procedure di massa il soccorso istruttorio non può essere invocato quale parametro di legittimità quando sussistano oneri minimi di cooperazione a carico del partecipante.

La Corte esclude inoltre che il bando prevedesse il soccorso nella fase di presentazione della domanda: l’art. 6.6 del Bando 2021 riguarda solo la manifestazione di interesse. Poiché però la Regione ha concretamente attivato il soccorso, la questione dell’obbligatorietà resta superata in virtù del divieto di venire contra factum proprium.

Il nucleo argomentativo concerne le modalità della comunicazione. Indicando il proprio indirizzo email ordinario, la partecipante ha individuato il recapito rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo. Opera quindi la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., richiamata con Cass. n. 19524 del 2019 e, per lo spam, con Cass. n. 7510 del 2023: il titolare della casella ha il dovere di verificare anche la posta indesiderata. La scelta del mezzo è imputabile alla concorrente, non all’amministrazione.

Quanto al richiamo di Cons. Stato n. 6132 del 2021 sulla preferibilità della PEC, la Sezione lo distingue: esso concerneva una gara ad evidenza pubblica con piattaforma telematica, mentre qui la Regione non poteva avvalersi di uno strumento di cui ignorava la disponibilità. È respinta l’impostazione del soccorso istruttorio “potenziato”: la conferma di lettura o la telefonata avrebbero imposto verbalizzazioni e riscontri, oneri inesigibili in una procedura con oltre 3.500 domande, in contrasto con il buon andamento e il divieto di aggravio. La valutazione di gravosità va compiuta ex ante.

L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1335 c.c.

Tutte le 302 sentenze sull'art. 1335 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *