Porto di fucile e contesto familiare controindicato: legittimo il diniego (C.G.A.R.S. n. 593 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza può legittimamente ravvisare una minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica nella vicinanza abitativa del richiedente la licenza di porto di fucile per uso caccia con un congiunto gravato da rilevanti pregiudizi penali in materia di delitti di mafia, con cui intercorrano ordinari rapporti parentali. La valutazione del contesto familiare dell’istante non è irragionevole quando si fondi su dati oggettivi: la contiguità territoriale, le ridotte dimensioni del Comune di residenza, l’elevata diffusione della presenza mafiosa nel territorio e la normalità delle relazioni con il soggetto sconsigliato. Il diniego è sorretto da adeguata motivazione e da coerente istruttoria, non essendo richiesta la prova di rapporti di sospetta intensità, né la convivenza con il parente pregiudicato.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Questore il rilascio del porto di fucile per uso caccia. L’istanza veniva respinta, pur in assenza di precedenti penali o di polizia a carico dell’istante, sul rilievo del suo inserimento in un contesto familiare controindicato: la parentela con lo zio paterno, soggetto ritenuto inserito nell’organizzazione mafiosa operante nella zona.
Il TAR Sicilia, Sezione Prima, respingeva il ricorso e condannava il soccombente alle spese. Propone appello l’interessato, deducendo violazione degli artt. 1, 11 e 43 R.D. n. 773 del 1931, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, carenza istruttoria ed eccesso di potere. L’amministrazione resiste chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato pacifico che l’appellante non è gravato da precedenti penali o pregiudizi di polizia. Il diniego si fonda invece su un elemento oggettivo: il rapporto di parentela con lo zio, sottoposto in passato alla sorveglianza speciale e condannato per il reato di cui all’art. 416, comma 2, cod. pen. e per danneggiamento in concorso, come emerge dal certificato del casellario acquisito in sede procedimentale.
Il provvedimento dà conto che l’appellante e il congiunto non sono conviventi, ma sottolinea che lo zio abita a soli 300 metri dall’abitazione dell’istante e dal luogo di custodia dell’arma, in un piccolo Comune con elevata diffusione della presenza mafiosa. I rapporti tra le famiglie sono descritti come “normali”, fatti di cordiali convenevoli tra parenti.
Su queste basi il Collegio ritiene legittimo che l’autorità di pubblica sicurezza ravvisi una minaccia per l’interesse pubblico della sicurezza e dell’incolumità nella mera vicinanza con un soggetto gravato da rilevanti pregiudizi in materia di delitti di mafia, con cui intercorrono ordinari rapporti parentali. Non è irragionevole la ponderazione del contesto familiare dell’istante, anche in considerazione della contiguità territoriale e delle ridotte dimensioni del Comune.
Il Collegio condivide l’argomento erariale secondo cui il notorio meccanismo di funzionamento delle organizzazioni mafiose si avvale della forza di intimidazione del vincolo e delle agevolazioni derivanti dai legami familiari e dalla conoscenza del territorio. Il diniego risulta pertanto coerente con i principi della giurisprudenza del Consiglio di Stato, adeguatamente motivato e sorretto da congrua istruttoria. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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