Successione nei buoni fruttiferi postali e liquidazione pro quota al coerede richiedente (ABF Collegio di Palermo n. 3611 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ogni coerede può agire verso l’intermediario per ottenere la liquidazione della propria quota del rapporto ereditario oggetto di deposito irregolare, senza che sia necessaria la quietanza o il consenso degli altri coeredi e senza che si configuri un litisconsorzio necessario. Il pagamento eseguito dall’intermediario in favore di uno dei coeredi ha efficacia liberatoria anche verso gli altri. Il potere interdittivo degli altri coeredi opera soltanto in presenza di una formale opposizione alla liquidazione, ovvero di autonome e concorrenti richieste di liquidazione dell’intero, incompatibili tra loro. La domanda di interessi è accolta dalla data del reclamo; la rivalutazione monetaria è esclusa trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno.
Il Fatto
Il ricorrente, coerede insieme ad altri soggetti estranei al procedimento, lamenta il rifiuto dell’intermediario di rimborsare i buoni fruttiferi postali intestati al de cuius: quattro buoni da € 10.000 sottoscritti nel 2018 e undici buoni da € 1.000. L’intermediario aveva subordinato la liquidazione alla quietanza di tutti gli altri coeredi.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente adisce l’Arbitro chiedendo la liquidazione dei buoni oltre interessi e rivalutazione, quantificando la propria quota in € 12.750,00 «s. e. & o». L’intermediario si costituisce, conferma la regolarità della pratica di successione ma eccepisce di non poter liquidare in mancanza del consenso di tutti i coeredi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene innanzitutto documentata e non contestata la titolarità del diritto in capo al ricorrente: la denuncia di successione è prova idonea ai fini del procedimento in ABF e attesta la qualità di coerede. La domanda, formulata con la clausola «s. e. & o», va interpretata come rivolta alla sola quota ereditaria di spettanza del ricorrente, restando l’importo indicato un mero riferimento di calcolo.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dai Collegi (Collegio Coordinamento n. 27252 del 27/12/2018) e della legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24657 del 28/11/2007): ogni coerede può ottenere la riscossione del credito senza litisconsorzio necessario con gli altri, e il pagamento a uno di essi libera l’intermediario verso tutti. La regola cede solo davanti a una formale opposizione di altro coerede o a richieste concorrenti di liquidazione dell’intero, che porrebbero l’intermediario dinanzi a pretese incompatibili.
Il Collegio argomenta sul deposito irregolare ex art. 1782 c.c.: l’intermediario è proprietario delle somme, i coeredi sono creditori del saldo attivo; in assenza di cause legittime di prelazione tutti gli eredi hanno diritto ad essere soddisfatti, sicché il debitore può adempiere a entrambe le richieste.
Nel caso concreto l’intermediario non ha allegato né documentato alcuna opposizione, e la sua insistenza nelle controrepliche non ha contestato l’espressa precisazione del ricorrente sull’assenza di opposizioni. Va dunque accertato il diritto alla liquidazione della quota di spettanza del saldo del rapporto.
Quanto agli accessori, gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo secondo costante orientamento dei Collegi; la rivalutazione monetaria è invece rigettata, trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del maggior danno. L’accoglimento parziale giustifica il rimborso del contributo di € 20,00 versato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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