Passo carrabile e sicurezza stradale nella discrezionalità tecnica dell’Anas (Cons. Stato n. 9313 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni concernenti la sicurezza stradale e la compatibilità di un accesso carrabile con l’andamento e l’orografia della sede viaria costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’ente proprietario, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento e dell’illogicità manifesta. Il principio di partecipazione procedimentale non impone l’esatta coincidenza tra i motivi ostativi illustrati nel preavviso di rigetto e il quadro argomentativo del provvedimento finale: la mancata coincidenza assume rilievo quale vizio dell’atto solo a seguito della novella del 2020 all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e all’art. 10-bis. Per i provvedimenti adottati in epoca anteriore, i motivi del diniego definitivo possono integrare e sviluppare analiticamente le ragioni sinteticamente enunciate in sede endoprocedimentale. La sinteticità della motivazione della sentenza non integra la fattispecie revocatoria ove il giudice abbia comunque fornito risposta alle questioni pur paucis verbis.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile in Vietri sul Mare edificato nel 1959 insieme a un varco di accesso alla Strada Statale n. 163 Amalfitana, presentava nel novembre 2010 istanza di mantenimento dell’accesso al fine di regolarizzare una situazione di fatto priva di autorizzazione. L’Anas, all’esito di un preavviso di rigetto, negava l’autorizzazione in sanatoria rilevando che il varco si collocava su un breve rettilineo tra due curve, non compatibile con l’art. 45, comma 5, del regolamento di esecuzione del codice della strada, e richiamando la perizia geologica sulla vulnerabilità dell’area.
Il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, rigettava il ricorso, ritenendo non sindacabile l’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il ricorrente proponeva appello deducendo tre motivi: difetto di motivazione della sentenza per omesso esame delle censure; eccesso di potere per la mancata imposizione di limiti di velocità inferiori in luogo del diniego; illegittima integrazione del quadro motivazionale nel provvedimento definitivo rispetto al preavviso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla congruità motivazionale della sentenza, il Collegio rileva la particolare sinteticità della decisione di prime cure, ma esclude che il quadro lessicale sia tanto deficitario da integrare la fattispecie revocatoria. Il T.a.r. si è soffermato sul quadro censorio, fornendo risposta alle questioni paucis verbis. Quanto alla mancata disposizione di verificazione o consulenza tecnica, il Collegio ricorda che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio non è doveroso ma rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
Sui motivi di merito, esaminati congiuntamente, il Collegio ribadisce che la questione afferente alla sicurezza stradale impinge in una vicenda affidata alla discrezionalità dell’Amministrazione e a valutazioni di particolare complessità. Richiamando il divieto di nova, gli argomenti non integrabili in appello debbono ritenersi inammissibili, non potendosi ampliare l’oggetto del giudizio rispetto a quello deciso dal primo giudice.
Il Collegio ritiene infondata la censura sull’indebita integrazione motivazionale. Le problematiche geologiche ben possono ridondare a danno della sicurezza stradale, essendo di intuitiva evidenza che l’instabilità del terreno interessato dalla rete viaria possa refluire sul suo assetto statico. Le valutazioni dell’Ufficio sono suffragate dalla perizia geologica in atti, che evidenzia la potenziale pericolosità dell’area per la possibilità di crolli.
Il punto centrale riguarda il rapporto tra preavviso e diniego. Il Collegio afferma che il principio di partecipazione procedimentale non implica l’esatta coincidenza tra i due atti, ben potendosi ammettere ulteriori passaggi integrativi, poiché il preavviso va redatto in maniera succinta e le ragioni del diniego sono poi pienamente sviluppate nel provvedimento finale. Richiamando una propria decisione, il Collegio sottolinea che la difformità assume rilievo solo successivamente alla novella del 2020, che ha introdotto il vizio all’art. 21-octies e i nuovi periodi all’art. 10-bis. All’epoca dei fatti la norma non recava tale specificazione.
Infine, le considerazioni dell’appellante sui limiti di velocità e sui parametri dell’85° percentile impingono nella sfera discrezionale dell’ente preposto alla sicurezza stradale, non sondabile se non nei limiti del travisamento, nella specie escluso. Il gravame è respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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