Tossicodipendenza e continuazione: nessuna presunzione di unico disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 23437 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tossicodipendenza dell’autore dei reati non costituisce presunzione, neppure iuris tantum, di unicità del disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. L’art. 671 cod. proc. pen., anche dopo la modifica normativa, non ha introdotto un autonomo concetto di continuazione per i tossicodipendenti: resta ferma la necessità che i reati siano avvinti da un medesimo disegno criminoso, previamente ideato e voluto. Il giudice dell’esecuzione non può sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del soggetto tossicodipendente, poiché la reiterazione della condotta esprime una generale propensione alla devianza, non un programma di condotte illecite predeterminato.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia abilitato, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i fatti-reato oggetto delle sentenze indicate nell’istanza.

Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che le condotte, pur omogenee e volte alla medesima disposizione di legge, sono state poste in essere a due anni di distanza. Ha inoltre escluso che il solo stato di tossicodipendenza addotto, privo di altri elementi conoscitivi, bastasse a desumere l’unicità del programma criminoso, considerato che la relazione del SERD risaliva al 2024 mentre i fatti erano del 2013.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze, pur formalmente articolate come violazione di legge e vizio di motivazione, si sostanziano in censure di fatto, a contenuto contestativo e rivalutativo, non consentite in sede di legittimità. Esse non si confrontano con l’argomentare del giudice dell’esecuzione, che ha valorizzato la distanza cronologica tra gli episodi e l’assenza di indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv. cod. pen.

Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che l’unicità di disegno postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, richiamando Sez. II n. 10033 del 2023 e Sez. I n. 15955 del 2016. Il programma di vita delinquenziale esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta nelle varie occasioni.

La programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei singoli reati o dal contesto in cui sono maturati, né dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica. Il fine specifico, che individua la deliberazione unitaria, non va confuso con la tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati, come precisato da Sez. I n. 13205 del 2020 e Sez. I n. 12905 del 2010. Un mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per configurare il medesimo disegno criminoso, richiedendosi che al momento del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, secondo Sez. Un. n. 28659 del 2017.

Quanto alla tossicodipendenza, la Corte esclude che il parametro normativo stabilisca una presunzione in ordine all’unicità del disegno per i reati diretti all’approvvigionamento della droga o del denaro per acquistarla, richiamando Sez. V n. 29845 del 2015 e Sez. VI n. 22553 del 2017. La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti e il giudice dell’esecuzione non può sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del soggetto, non glielo consentendo la norma.

Le censure sono inoltre manifestamente infondate perché tese a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali, inibita al giudice di legittimità. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Tutte le 751 sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *