Interesse della parte civile al ricorso e motivazione rafforzata nel ribaltamento assolutorio (Cass. pen. Sez. 5 n. 18420 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia riformato la condanna di primo grado con assoluzione per insussistenza del fatto, anche in assenza di domanda risarcitoria accolta, qualora dall’accoglimento del ricorso possa derivare l’eliminazione dell’effetto pregiudizievole derivante dall’efficacia di giudicato della pronuncia assolutoria nel giudizio civile avente ad oggetto la validità del testamento. In tal caso, l’interesse non è limitato al riconoscimento del danno, ma attiene alla possibilità di far valere in sede civile la falsità del testamento, preclusa dall’accertamento penale dell’insussistenza del fatto. Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi razionalmente la difforme conclusione, riassumendo la prova dichiarativa decisiva, specialmente quando nelle more sia maturato il termine di prescrizione del reato, nel cui caso la pronuncia assolutoria è consentita solo a fronte di elementi ictu oculi deponenti per l’innocenza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, riformando la sentenza di condanna di primo grado, assolveva due imputati dal reato di falsità in testamento olografo per insussistenza del fatto, ritenendo valido l’atto contestato. Le parti civili, eredi legittimi, proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova scientifica.
La sentenza di primo grado non aveva riconosciuto alle parti civili alcun risarcimento del danno, non essendo emerso un pregiudizio patrimoniale, per l’avvenuto sequestro dei beni, né morale. Nell’atto di appello le parti civili avevano comunque censurato tale capo, ma il ricorso per cassazione verteva esclusivamente sulle violazioni delle regole motivazionali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Procuratore Generale. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 40049 del 2008, la Corte ha affermato che l’interesse della parte civile al ricorso deve essere concreto e sussiste tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l’eliminazione di un effetto pregiudizievole.
Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto spiegherebbe efficacia di giudicato nel giudizio civile, ex art. 654 cod. proc. pen., sulla validità del testamento. Tale efficacia, come chiarito dalle Sezioni Unite civili n. 1768 del 2011, opera quando la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sia pronunciata in seguito a dibattimento e risulti accertato che il fatto non sussiste. L’interesse delle parti civili, pertanto, non era limitato al risarcimento del danno, ma consisteva nella possibilità di far valere in sede civile la falsità del testamento, preclusa dall’accertamento penale contrario.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con rilevanza assorbente. Richiamando le Sezioni Unite n. 14800 del 2018, la Corte ha ricordato che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la difforme conclusione.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata non aveva operato alcun confronto con la pronuncia di primo grado e con gli esiti della perizia, limitandosi ad affermare la persuasività del proprio convincimento sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali e della consulenza tecnica di parte. Tale vulnus argomentativo risultava vieppiù grave in considerazione dell’intervenuta prescrizione, che consentiva una pronuncia assolutoria solo a fronte di elementi ictu oculi deponenti per l’innocenza degli imputati, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.