Regolamento d’ufficio inammissibile se il giudice ad quem non indica la competenza per materia del giudice a quo (Cass. civ. Sez. I n. 32277 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza proposto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. è inammissibile se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della propria competenza per materia, non individua l’esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. Il regolamento d’ufficio è configurato per porre rimedio a una scorretta ripartizione della competenza per materia o per territorio inderogabile, e non per correggere la decisione che individui in modo errato la competenza per territorio derogabile o per valore. Nella procedura speciale a carattere incidentale le parti restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non può essere adottata alcuna statuizione in ordine alle spese.

Il Fatto

Il contribuente, pretermesso dalle disposizioni testamentarie della madre, citava in giudizio i congiunti e la società convenuta innanzi al Tribunale di Bergamo, domandando la ricostruzione della massa ereditaria con reintegrazione della quota di legittima, previo accertamento della natura simulata di diversi negozi stipulati in vita dalla de cuius, tra cui tre atti di cessione di azioni.

Il Tribunale di Bergamo dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia con riguardo alla domanda di accertamento della simulazione relativa dei tre atti di cessione azionaria, disponendo la separazione delle domande di riduzione per lesione e reintegrazione della quota di legittima. La Sezione specializzata, avanti alla quale la causa era stata riassunta, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo le domande di simulazione funzionali all’accertamento della lesione della quota di legittima e quindi appartenenti al giudice non specializzato.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il Tribunale di Brescia, nel richiedere il regolamento d’ufficio, non assume che il Tribunale di Bergamo sia competente per materia o per territorio inderogabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte evidenzia che il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia o per territorio inderogabile.

Il principio, ribadito da Cass. 5 aprile 2024, n. 9190, è nel senso che il giudice ad quem, dissenziente dalla valutazione della sussistenza della propria competenza per materia, deve individuare l’esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. Solo in tal caso il regolamento è proponibile, come riconosciuto dalle Sezioni Unite n. 5089 del 2025 in una ipotesi in cui si fronteggiavano le competenze per territorio inderogabili del tribunale delle imprese e del tribunale fallimentare.

Nella fattispecie, diversamente opinando, la Sezione specializzata si priverebbe della competenza secondo il criterio della competenza derogabile ratione loci, e non perché la competenza per materia spetta ad altro giudice. Il regolamento d’ufficio, tuttavia, non è configurato per correggere la decisione che individui in modo errato la competenza per territorio derogabile o per valore.

Quanto alle spese, la Corte richiama il principio per cui la richiesta di regolamento, promuovibile d’ufficio esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, che restano in una identica posizione di partecipanti coatte. Nessuna statuizione va quindi adottata in ordine alle spese della fase processuale e il regolamento è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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