Tutti gli articoli

  • Art. 702 c.c. Accettazione e rinunzia alla nomina

    L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare…

  • Art. 703 c.c. Funzioni dell’esecutore testamentario

    L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per…

  • Art. 704 c.c. Rappresentanza processuale

    Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio. Funzione della norma L’art. 704 c.c. disciplina la posizione processuale dell’esecutore testamentario nelle controversie relative all’eredità, stabilendo, da un lato, che…

  • Art. 705 c.c. Apposizione di sigilli e inventario

    L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed…

  • Art. 706 c.c. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi. Funzione della norma L’art. 706 c.c. disciplina l’ipotesi in cui il…

  • Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede

    L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea…

  • Art. 708 c.c. Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. Funzione della norma L’art. 708 c.c. disciplina, in termini funzionali, l’ipotesi in cui siano stati nominati più esecutori testamentari e insorga tra essi un contrasto nell’esercizio dell’ufficio, cioè una divergenza che…

  • Art. 709 c.c. Conto della gestione

    L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per…

  • Art. 710 c.c. Esonero dell’esecutore testamentario

    Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti. Funzione della norma L’art. 710 c.c. disciplina la…

  • Art. 711 c.c. Retribuzione

    L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Funzione della norma L’art. 711 c.c. disciplina il trattamento economico dell’ufficio di esecutore testamentario, tenendo distinto il tema del compenso da quello, autonomo, delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico, disciplinato dall’art. 712 c.c. Il dato sistematico di partenza, chiarito dalla giurisprudenza…

  • Art. 712 c.c. Spese

    Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità. Funzione della norma L’art. 712 c.c. chiude il sottosistema dedicato all’esecutore testamentario e detta una regola specifica e autonoma sul trattamento delle spese sostenute nell’esercizio dell’ufficio, distinta dalla disciplina della retribuzione prevista dall’art. 711 c.c.: le spese fatte dall’esecutore per l’esercizio…

  • Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione

    I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di…

  • Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni

    Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo. Funzione della norma L’art. 714 c.c. svolge una funzione di raccordo tra la permanenza della comunione ereditaria e l’esercizio della facoltà di domandarne lo scioglimento, precisando che…

  • Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

    Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante…

  • Art. 717 c.c. Sospensione della divisione per ordine del giudice

    L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Funzione della norma L’art. 717 c.c. opera come norma eccezionale di temperamento rispetto alla regola generale posta…

  • Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura

    Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Funzione della norma L’art. 718 c.c. si colloca nel nucleo della disciplina della divisione ereditaria come norma di principio sulla conformazione della porzione spettante al coerede, in stretto collegamento con il diritto di ciascun…

  • Art. 719 c.c. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

    Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Quando concorre il consenso di tutte le…

  • Art. 720 c.c. Immobili non divisibili

    Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o…

  • Art. 721 c.c. Vendita degli immobili

    I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria. Funzione della norma L’art. 721 c.c. si colloca nel segmento della disciplina della divisione ereditaria che regola le ipotesi in cui la liquidazione di beni della massa diviene funzionale allo scioglimento della comunione, sia per il…

  • Art. 722 c.c. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale. Funzione della norma L’art. 722 c.c. si colloca nel segmento normativo che governa le operazioni di scioglimento della comunione ereditaria,…