Deducibilità dei costi per lavoro in nero e inesistenza oggettiva delle operazioni: oneri probatori (Cass. civ. n. 6597/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la deducibilità dei costi per compensi corrisposti “in nero” ai dipendenti è subordinata alla loro dimostrazione con elementi certi e precisi ai sensi dell’art. 109, comma 4, TUIR, fermo restando che la valutazione della prova spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La qualificazione di un’operazione come oggettivamente inesistente, ai fini della indeducibilità dei relativi costi, costituisce un accertamento di fatto, come tale non censurabile in Cassazione se sorretto da idonea motivazione; al contribuente che contesti tale qualificazione incombe l’onere di provare la effettività e l’inerenza delle operazioni, non potendo la mera esibizione di fatture o di scritture contabili assolvere a tale onere, trattandosi di elementi facilmente falsificabili.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando l’indebita deduzione di costi per € 122.305,00, relativi a fatture emesse da una società ritenuta una “cartiera”, e la mancata dichiarazione di ricavi per € 148.668,00, corrispondenti a stipendi erogati “in nero” a operai. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso della società, ritenendo le operazioni soggettivamente (non oggettivamente) inesistenti e ammettendo la deducibilità dei costi per i compensi “in nero” sulla base di documentazione extracontabile. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in riforma parziale, riqualificava le operazioni come oggettivamente inesistenti. L’Agenzia e la società proponevano rispettivamente ricorso principale e incidentale per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il ricorso principale, con cui l’Agenzia censurava la deducibilità dei costi per lavoro “in nero”, è stato dichiarato inammissibile, poiché la deduzione involgeva una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, che aveva ritenuto provati i costi sulla base degli elementi acquisiti. La Corte ha ribadito che la prova dei costi, pur dovendo essere certa e precisa, è oggetto di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Quanto al ricorso incidentale, sono stati rigettati tutti i motivi. Il primo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, è stato ritenuto infondato, non configurandosi un difetto del momento decisorio, ma una mera insufficienza di motivazione. Il secondo, sulla motivazione apparente dell’atto di accertamento, è stato respinto perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione sufficiente e non apparente. Il terzo, sulla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti, è stato dichiarato inammissibile, in quanto mirava a una diversa valutazione degli elementi indiziari (la natura di “cartiera” della fornitrice) che i giudici di merito avevano ritenuto decisiva. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR per la negata deducibilità dei costi relativi alla fornitrice “cartiera”, è stato rigettato nel merito: la Corte ha affermato che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione la prova della fittizietà, ma al contribuente l’onere di fornire una rigorosa controprova dell’effettività e inerenza, non assolta con la mera esibizione delle fatture. La CGT aveva escluso la deducibilità proprio perché la società non aveva dimostrato che i lavori edili fossero stati realizzati con i materiali forniti dalla “cartiera”.
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Nota della Redazione
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