Usucapione speciale con apparenza da scelta consapevole del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 1437 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, il principio dell’apparenza, quale tutela dell’affidamento incolpevole della parte, prevale sul criterio cd. sostanzialistico solo quando la forma o la qualificazione del provvedimento, ancorché non corrette, siano determinate da consapevole scelta del giudice, anche se non esplicitata con motivazione espressa. Il mero refuso nell’intestazione del provvedimento non integra una scelta consapevole e non ingenera alcun affidamento, restando ferma la qualificazione sostanziale dell’atto desumibile dal rito seguito e dal suo contenuto. Ne deriva che, in presenza di opposizione ex art. 3, commi 3 e 4, legge n. 346 del 1976, il giudice decide con sentenza appellabile, con conseguente inammissibilità del reclamo ex art. 3, comma 7, legge n. 346 del 1976.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto due domande di regolarizzazione del titolo di proprietà con declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione speciale su terreni siti nel Comune di Briatico, deducendo possesso esclusivo uti dominus ultraventennale e invocando i presupposti dell’art. 1159-bis, comma 4, cod. civ., introdotti dall’art. 1 legge n. 346 del 1976. Il Consorzio di Bonifica, terzo rispetto agli intestatari catastali, si era opposto con ricorso in opposizione, sicché i giudizi venivano riuniti e definiti dal Tribunale con provvedimento di rigetto della domanda di usucapione.
Avverso quel decreto il ricorrente proponeva reclamo ex art. 3, comma 7, legge n. 346 del 1976. Il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile, ravvisando nel provvedimento impugnato la sostanza di una sentenza appellabile. Di qui il ricorso per cassazione, affidato alla violazione dei criteri di strumentalità delle forme e del principio di apparenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’unico motivo di ricorso, con cui si censurava la qualificazione del provvedimento reclamato come sentenza, sul presupposto che il primo giudice avesse deciso con decreto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 legge n. 346 del 1976. Il ricorrente invocava il principio di apparenza e l’affidamento ingenerato dal nomen juris utilizzato dall’organo giudicante.
Il Collegio richiama la disciplina della legge speciale: l’art. 3 legge n. 346 del 1976 prevede due distinte forme decisorie, la sentenza appellabile in caso di opposizione di “chiunque abbia interesse” e il decreto reclamabile entro trenta giorni in mancanza di opposizione. Nella specie il Consorzio aveva proposto tempestiva opposizione, con la conseguenza che il giudizio doveva concludersi con sentenza.
La Corte conferma il criterio di composizione del potenziale contrasto tra il criterio cd. sostanzialistico e quello dell’apparenza, già espresso nella richiamata Sez. 6-3, Ord. n. 38587 del 2021: il giudice non ha il potere di sottrarre il provvedimento al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge, ma non può neppure consentirsi alla parte di esperire un mezzo vietato. Il principio dell’apparenza prevale dunque solo quando la forma o la qualificazione, sebbene non corretta, risulti determinata da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa.
Nel caso concreto il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Poiché alla domanda di usucapione si era opposto il Consorzio, nessun affidamento è insorto in capo al ricorrente circa la natura del provvedimento, atteso che, in presenza di opposizione, la legge impone la decisione con sentenza. Il provvedimento reclamato, pur erroneamente definito decreto nell’intestazione, reca l’intestazione “In nome del Popolo Italiano” tipica della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ., lo svolgimento del processo, i motivi della decisione e dà atto dell’opposizione del Consorzio, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 346 del 1976 dà luogo a giudizio concluso con sentenza appellabile.
Esclusa ogni consapevole scelta del primo giudice di pronunciarsi ai sensi del comma 5 anziché del comma 4, l’errore del ricorrente consiste nell’aver valorizzato un mero refuso nell’intestazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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