Usucapione e immissione in possesso in espropriazione: onere probatorio (Cass. civ. Sez. II n. 27169 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compimento della formale immissione in possesso del bene in favore della P.A. nell’ambito della procedura ablativa fa sorgere una presunzione di impossessamento dell’immobile da parte dell’espropriante e, al contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento dell’area. Ne consegue che, ove il possesso sia stato così trasferito, il decorso del termine utile per l’usucapione non può che muovere dal venir meno della destinazione pubblica del fondo. La valutazione delle prove e l’apprezzamento del compendio istruttorio restano riservati al giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità se non nei rigorosi limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un privato, evocando in giudizio il Comune con ricorso fondato sull’art. 1159-bis cod. civ., chiedeva l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un terreno. Il Comune si costituiva, chiedeva l’estensione del contraddittorio ad altri soggetti e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione del fondo occupato senza titolo, di pagamento dell’indennità di occupazione e di risarcimento per l’abbattimento di alberi.
Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella risarcitoria, accogliendo invece la riconvenzionale di restituzione. La Corte d’Appello confermava, rilevando che l’area era stata oggetto di esproprio, di occupazione di urgenza e di immissione in possesso, e che i rapporti con l’autorità espropriante erano stati definiti con un atto di cessione volontaria; escludeva inoltre qualsiasi interversione del possesso e il compimento del tempus prescritto prima dell’introduzione della domanda. I soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di violazione degli artt. 1158 e 1159-bis cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Osserva che il giudice di merito non si è limitato a valorizzare l’esproprio in sé, ma ha considerato l’occupazione di urgenza, l’immissione nel possesso, nonché la cessione volontaria del suolo. Tali elementi dimostrano lo spossessamento degli originari proprietari: il compimento dell’immissione formale fa sorgere una presunzione di impossessamento in capo alla P.A. ed esonera il proprietario dall’onere di provare lo spossessamento.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, o non abbia operato secondo il prudente apprezzamento. Nel caso concreto il giudice si è limitato a interpretare il compendio istruttorio, senza inversione dell’onere probatorio.
Il secondo motivo — relativo alla dedotta decadenza del piano di edilizia economica e popolare e alla conseguente usucapibilità — è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: anche ammesso che il fondo fosse stato usucapibile da una data anteriore, il termine non si sarebbe comunque compiuto al momento dell’introduzione della domanda, per difetto del requisito del tempus.
Anche il terzo motivo, sull’usucapione speciale della piccola proprietà rurale, è inammissibile. La Corte ricorda che l’art. 1159-bis cod. civ. non è applicabile, né in via analogica né estensiva, ove il possesso sia dedotto su superfici non idonee a costituire un’autonoma unità produttiva; la coltivazione “meramente ancillare” rispetto alla prevalente attività imprenditoriale non basta. Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove restano poi un’istanza di revisione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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