Azione erariale autonoma dal penale domanda inammissibile se mutata in udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 73 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo per responsabilità amministrativo-contabile la sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. presuppone una pregiudizialità giuridica, non una mera pregiudizialità logica: la decisione del giudice penale non costituisce antecedente indispensabile, poiché l’accertamento erariale si compie in modo autonomo, con causa petendi e petitum distinti. La domanda del Procuratore regionale non può essere modificata nel giudizio contabile: la riconfigurazione della condotta da dolosa a gravemente colposa, introdotta per la prima volta all’udienza di discussione, integra mutatio libelli inammissibile e determina il rigetto nel merito delle sole contestazioni originarie. In assenza di prova delle alterazioni dei brogliacci e delle condotte intimidatorie, la domanda dolosa è infondata.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un ufficiale della Guardia di Finanza, capo pattuglia addetto a intercettazioni telefoniche, chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze per complessivi € 31.948,15, o in subordine € 25.590,05. Le condotte contestate, tutte connotate da dolo, consistevano nell’alterazione dei brogliacci, nel favoreggiamento di un’indagata, in minacce e atti persecutori verso due collaboratori.

Il danno richiesto si articolava in due voci: la lesione del rapporto sinallagmatico, quantificata equitativamente nel 30% della retribuzione di un arco temporale, e il danno da disservizio, pari alle retribuzioni corrisposte a un ispettore per il riascolto delle conversazioni. Il convenuto eccepiva la sospensione del giudizio in attesa del processo penale, la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c. e, nel merito, il difetto di prova. Sopravvenuta l’assoluzione del GUP di Firenze, la difesa ne invocava il pieno recepimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Richiamando l’orientamento della Cassazione e della stessa Corte dei conti, ribadisce che l’art. 106 c.g.c., analogo all’art. 295 c.p.c., richiede una pregiudizialità giuridica e non una semplice pregiudizialità logica: occorre che la definizione dell’altra controversia sia l’indispensabile antecedente del decidere, con efficacia di giudicato. Nel caso concreto il giudice contabile può accertare la responsabilità in via autonoma, essendo diversi causa petendi e petitum.

Quanto all’eccezione di nullità della citazione, la Corte osserva che la corrispondenza richiesta dall’art. 87 c.g.c. attiene agli elementi essenziali del fatto, non alla quantificazione del danno né all’obbligo di motivare il rigetto delle controdeduzioni. L’omessa valutazione delle deduzioni difensive non genera alcuna nullità, perché la decisione di citare in giudizio implica già la non condivisione delle stesse; peraltro il Procuratore aveva rideterminato il quantum, tenendo conto delle osservazioni.

Nel merito, la Sezione rileva che la domanda originaria è interamente costruita sul dolo. La contestazione di cattiva gestione delle indagini, avanzata dal P.M. solo in udienza e qualificata come colpa grave, costituisce una domanda nuova: cambia la condotta illecita e la causa petendi. Poiché nel processo contabile non è prevista alcuna memoria analoga all’art. 183 c.p.c., tale mutatio libelli è inammissibile. Nel merito, comunque, a fronte di un’attività investigativa estesa a oltre sessantamila intercettazioni, gli errori su poche conversazioni sarebbero al più riconducibili a culpa levis.

Esaminando le contestazioni dolose, il Collegio condivide le valutazioni del GUP di Firenze: difetta la prova delle alterazioni dei brogliacci, in più casi non essendo configurabile alcun documento preesistente modificabile, e le minacce risultano non verosimili, anche perché il male prospettato non era nella disponibilità del convenuto. Le asserzioni sui pessimi rapporti con i collaboratori provengono solo dalle loro dichiarazioni, smentite da altri sottufficiali e dai superiori.

Ne deriva il rigetto della domanda. La Corte dispone la compensazione delle spese di lite per la difficoltà della vicenda, riconoscendo gravi ed eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 183 c.p.c.

Tutte le 493 sentenze sull'art. 183 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *