Ottemperanza decreti legge Pinto astreinte e poteri del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 60 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, dovendosi ritenere sufficiente la presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi da essa. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti. Il Commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata oltre interessi legali, con spese distratte in favore dei difensori.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata e il ricorrente ha presentato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001; decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Rileva quindi che la dichiarazione ex art. 5-sexies è stata inviata il 23.02.2021 e che da allora sono decorsi i sei mesi previsti.
Constatata l’inerzia dell’amministrazione, il collegio dichiara il ricorso fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ordina al Ministero di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.
Sulla richiesta di astreinte, il TAR ritiene che non sussistano iniquità o cause ostative e determina la somma nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone che tale importo si aggiunga agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, in linea con Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, provvederà il Commissario: il collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il buon andamento, nonché gli artt. 95 e 510 c.p.c. in materia di spese nell’espropriazione forzata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata