Cessione di crediti e sorte delle fideiussioni in favore di terzi (Cass. civ. Sez. 3 n. 12020 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cessione di crediti e di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell’art. 5, comma primo, D.L. n. 99/2017, il perimetro oggettivo della cessione è segnato dal contratto stipulato tra le parti, sicché l’interpretazione di tale contratto, riservata al giudice di merito, è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi della motivazione. La clausola che include nel perimetro della cessione le “obbligazioni nei confronti dei debitori ceduti” non determina il subentro della cessionaria nelle obbligazioni della banca cedente verso terzi, quali quelle derivanti da una fideiussione prestata a garanzia di un rapporto di leasing con un soggetto diverso dal debitore ceduto. L’esclusione espressa di talune posizioni non può essere interpretata a contrario per ritenere incluse nella cessione obbligazioni fideiussorie che non sono accessorie a un credito ceduto. Il credito di regresso del fideiussore sorge solo a seguito del pagamento al creditore garantito e, in quanto non esigibile prima di tale pagamento, non può considerarsi deteriorato o classificabile come inadempienza probabile, e quindi non rientra nell’oggetto della cessione.
Il Fatto
La società cessionaria di attività di una banca in liquidazione coatta amministrativa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della società di leasing, che aveva escusso la fideiussione rilasciata dalla banca a garanzia di un contratto di leasing concluso con la debitrice principale. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la società cessionaria succeduta nell’obbligazione fideiussoria. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Il giudice d’appello escludeva che la fideiussione, prestata dalla banca in favore di un terzo finanziatore a garanzia di un rapporto di quest’ultimo con la debitrice, rientrasse nel perimetro della cessione di crediti deteriorati conclusa dalla banca in liquidazione con la cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società di leasing, ritenendolo basato su censure non aderenti al decisum della sentenza impugnata o, comunque, prive dei necessari requisiti di specificità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva impugnato solo alcuni brani della più articolata motivazione della Corte d’Appello, ignorando le ulteriori e decisive rationes decidendi, relative all’accessorietà della fideiussione rispetto a un contratto di leasing estraneo alla banca cedente e alla natura del credito da regresso, non esigibile e, pertanto, non cedibile in quanto non deteriorato. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è stata ritenuta assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi di cui all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici. La ricorrente si era limitata a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dalla Corte territoriale, senza indicare specificamente in quale errore logico o violazione di legge fosse incorsa, tentando di veicolare nuovamente la tesi della contrapposizione tra regola generale e regola speciale, già disattesa. La Corte ha escluso l’applicabilità del precedente invocato dalla ricorrente, in quanto relativo a un diverso contratto di cessione (concluso ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 99/2017), al quale è attribuito un effetto verso i terzi non previsto dall’art. 5 applicabile al caso di specie.
Infine, il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1944 cod. civ. e delle norme ermeneutiche, è stato ritenuto inammissibile per la genericità delle censure e per l’inconferenza degli argomenti svolti. La Corte ha precisato che la banca cedente non era titolare di alcun credito derivante dalla fideiussione nei confronti della debitrice ceduta, essendo l’unico credito, quello di regresso, insorto solo a seguito del pagamento ai sensi dell’art. 1950 cod. civ., nella specie mai avvenuto. La doglianza sulla nascita del credito e sulla sua esigibilità è stata ritenuta del tutto inconferente rispetto al tema della decisione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1944 c.c. – Obbligazione del fideiussore
- Art. 1950 c.c. – Regresso contro il debitore principale
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso