Colpa del danneggiato e nesso causale nella responsabilità da cose in custodia (Cass. civ. Sez. 2 n. 12013 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fattispecie disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l’evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra la cosa in custodia e l’evento. L’accertamento della colpa del danneggiato non è estraneo alla ricostruzione del nesso causale, poiché essa costituisce requisito legale della rilevanza causale della condotta della vittima: quando tale condotta opera quale causa sopravvenuta, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. pen., essa si sovrappone alla preesistente situazione della res, degradandola a mera occasione di danno ed escludendo la responsabilità del custode. La verifica della colpa del danneggiato non attiene ai criteri di imputazione del fatto, ma alla rilevanza causale della sua condotta. L’accertamento del nesso causale è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo nei limiti del controllo sull’idoneità della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio il condominio e l’amministratore pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del terrazzo di sua proprietà esclusiva. Nell’intento di rimuovere l’acqua piovana che dal terrazzo entrava nell’appartamento danneggiandone l’arredo, era scivolata sul pavimento allagato, procurandosi un trauma contusivo del rachide lombosacrale. Invocò la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per la mancata predisposizione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque, nonché la responsabilità dell’amministratore per l’omissione degli atti conservativi.
Il Tribunale escluse la responsabilità dei convenuti, ritenendo il danno riconducibile a un difetto di costruzione e al comportamento imprudente della danneggiata. La Corte d’appello rigettò il gravame, affermando che il comportamento della ricorrente, volontariamente esposta al pericolo, aveva interrotto il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica della procura cartacea. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 35466 del 19/11/2021 sull’unitarietà della procura con l’atto che la incorpora, rilevando che, ai fini dell’ammissibilità, non è richiesta la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, ma solo che esso non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione. La procura, speciale per la specifica identificazione del provvedimento, aveva data certa e contestuale all’atto, certificata dal difensore.
Quanto al merito, la Corte ha esaminato con priorità logica il motivo di nullità per apparenza della motivazione, rigettandolo. Ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie, la motivazione della Corte territoriale risultava esistente e percepibile nel suo fondamento.
Sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura è stata dichiarata in parte inammissibile perché non conferente e in parte infondata. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può dedursi solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
In relazione alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha precisato che la colpa del danneggiato è requisito legale della rilevanza causale della sua condotta e che essa può escludere la responsabilità del custode ove costituisca l’unica ed esclusiva causa dell’evento, relegando la relazione con la res a mera occasione di danno. Il giudice di merito aveva accertato che l’imprudenza della ricorrente nell’accedere al terrazzo in condizioni critiche aveva interrotto il nesso causale. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità.
La censura per vizio di motivazione è risultata altresì preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., ricorrendo quando le decisioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese, liquidate unitariamente per le parti assistite dallo stesso difensore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.