Riserve continuative dell’appaltatore e autosufficienza del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 14126 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito. Ne consegue che il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se non precisa in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. È altresì inammissibile il motivo che, lamentando l’erronea valutazione delle prove e il mancato ricorso alle presunzioni semplici, contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, laddove il vizio dedotto non può tradursi in un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio, precluso nel giudizio di legittimità. Sussiste la motivazione satisfattiva del minimo costituzionale quando la sentenza sia sintetica ma chiara e rechi l’esplicitazione della ratio decidendi.
Il Fatto
La società, quale cessionaria del ramo d’azienda comprendente un contratto d’appalto stipulato per il completamento di un impianto polifunzionale, agiva in giudizio per il riconoscimento della fondatezza di numerose riserve iscritte nei confronti della committente. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società committente al pagamento di una somma rilevante; la corte territoriale, in sede di appello, rideterminava l’importo dovuto, riconoscendo alla società appaltatrice una somma minore e affermando la legittimazione passiva della società subentrata per effetto di scissione.
In particolare, il giudice d’appello riteneva che la riserva n. 27, di natura continuativa relativa all’anomalo andamento dei prezzi dei materiali, fosse stata oggetto di rinuncia da parte dell’appaltatrice in forza di un accordo bonario. Con riferimento ad altre riserve, la corte territoriale aveva escluso la prova dell’effettiva presenza in cantiere di maestranze e macchinari al momento della ritardata consegna delle aree, non ritenendo idoneo lo stralcio del giornale dei lavori, e rideterminava al ribasso le somme spettanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Il primo motivo, relativo all’erronea interpretazione dell’accordo bonario, è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva precisato in quale modo il giudice di merito si fosse discostato dai canoni legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a contrapporre la propria lettura dell’atto negoziale a quella accolta in sentenza. La corte ha chiarito che la censura non può risolversi in una diversa interpretazione dell’accordo ma deve esprimere una critica alla violazione delle regole ermeneutiche o alla loro applicazione illogica.
La Suprema Corte ha poi precisato che la decisione impugnata era esente da censura laddove aveva affermato che le pretese economiche successive all’accordo bonario, connesse all’anomalo andamento dei prezzi, necessitavano di una nuova iscrizione. Tale conclusione rendeva irrilevante la questione della tempestività dell’iscrizione della riserva continuativa, poiché la corte territoriale aveva comunque ritenuto la riserva rinunciata e non seguita da una nuova iscrizione.
Quanto al secondo motivo, la corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa. Il riferimento alla prova presuntiva è stato ritenuto inammissibile in quanto la valutazione dell’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La corte ha inoltre rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente trascritto né riportato il contenuto dei documenti richiamati a sostegno delle proprie doglianze.
Il terzo motivo, concernente la dedotta motivazione apparente e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile poiché la motivazione della sentenza impugnata sussiste e soddisfa il minimo costituzionale, risultando sintetica ma chiara. La mancata esplicitazione dei criteri aritmetici sottesi alla quantificazione delle somme è stata riconosciuta come una critica volta al riesame dei fatti e non correttamente calibrata sul vizio motivazionale.
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Nota della Redazione
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