Cassazione inammissibile se motivi riprodotti senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. 7 n. 345 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, non siano specifici ma solo apparenti, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen. Con il ricorso per cassazione, l’imputato deduceva quattro motivi di doglianza, contestando la sussistenza dei capi di imputazione, la mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 712 cod. pen., la ritenuta sussistenza della recidiva e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonché la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non erano deducibili in sede di legittimità. Tali motivi, infatti, si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha precisato che la dedotta violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dei capi a) e b) della rubrica — denunciando il travisamento della prova sulla base di una diversa lettura dei dati processuali — non è consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260. Il vizio di travisamento, ha proseguito la Corte, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all’art. 712 cod. pen. ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, ricordando che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074.

Relativamente al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, avendo i giudici di appello fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in tema di recidiva, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425). Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Infine, con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, avendo i giudici di appello congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione della pena, conformemente al principio di diritto secondo cui il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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