Ricettazione e incauto acquisto distinti dall’elemento psicologico (Cass. pen. Sez. VII n. 31402 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen. risiede nell’elemento psicologico. Nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, o quanto meno si rappresenta la concreta possibilità di tale provenienza accettandone il rischio. Nel secondo caso si configura una condotta colposa, consistente nella mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per ricettazione per avere detenuto una bicicletta elettrica di provenienza delittuosa. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari con pronuncia dell’11.06.2024, avverso la quale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo si contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. Con il secondo si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara reiterativo. La censura ripropone profili già prospettati in appello e già esaminati dalla Corte territoriale. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata, limitandosi a riproporre la medesima tesi difensiva.
Nel merito, i giudici di appello avevano richiamato circostanze fattuali dalle quali hanno logicamente ricavato la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa del bene. La mancata esibizione di documenti attestanti un lecito acquisto presso un regolare fornitore e il prezzo vile dichiarato corrisposto a un venditore non identificato fondano il giudizio di responsabilità. L’assunto è in linea con il consolidato orientamento di legittimità richiamato dai giudici, secondo cui il criterio distintivo tra ricettazione e incauto acquisto consiste proprio nell’elemento psicologico: dolo o accettazione del rischio nella ricettazione, colpa nella contravvenzione.
La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013 e Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, che confermano la distinzione fondata sull’elemento soggettivo.
Il secondo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. La Corte d’appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del rilevante valore economico del bene ricettato e ha negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi che le giustificassero. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018).
Quanto alle attenuanti generiche, il mancato riconoscimento può essere giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato. La Corte richiama Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 e Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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