Amministratore di fatto e concorso nei reati fallimentari (Cass. pen. Sez. 5 n. 14818 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur privo di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della qualifica di amministratore di diritto; la nozione non postula l’esercizio di tutti i poteri gestori, ma richiede lo svolgimento di un’apprezzabile attività gestoria non episodica né occasionale. La prova si fonda su elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive in qualsiasi fase dell’attività sociale, oggetto di valutazione di fatto insindacabile in legittimità se sorretta da motivazione congrua. In base all’art. 2639 cod. civ., l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto e risponde dei reati fallimentari, anche in concorso ex art. 110 cod. pen., per i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi compresa la colpevole inerzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen..

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da operazioni dolose e da false comunicazioni sociali e omesso versamento IVA, commessi quali amministratori di fatto di una società di vigilanza dichiarata fallita. Gli imputati, formalmente inquadrati come dipendenti ma detentori delle quote sociali, avevano di fatto gestito la società, accumulando ingenti debiti erariali e previdenziali sin dal 1994 e cagionandone il dissesto. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione, deducendo la carenza della qualifica di amministratori di fatto, vizi di motivazione in punto di elemento soggettivo del concorso e incongruenze sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il primo motivo inammissibile perché reiterativo di censure già esaminate e non confrontatosi con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano valorizzato elementi sintomatici dell’inserimento organico: la procura legale mantenuta dopo la dismissione formale della carica, la gestione dei flussi di cassa, la titolarità della licenza amministrativa, le dichiarazioni concordanti dei dipendenti e del curatore, la natura formale degli amministratori di diritto avvicendatisi. La valutazione di tali elementi costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. La consapevolezza dell’attività illecita era stata desunta dalla complessiva condotta: la conduzione pluriennale della società, l’attuazione di reiterate condotte distrattive, l’utilizzo delle casse sociali per interessi personali e familiari in stato di decozione, con sistematico inadempimento degli obblighi tributari e falsificazione dei bilanci. L’amministratore di fatto, proprio perché titolare delle funzioni gestorie, concorre alla realizzazione degli atti di amministrazione dei quali assume piena responsabilità.

Il terzo motivo è inammissibile perché inedito: la questione attinente all’evento tipico della bancarotta da false comunicazioni sociali non era stata dedotta in appello e involge profili di merito.

Infine, la Corte reputa infondati i motivi relativi alla pena e alle pene accessorie: l’aumento per la continuazione fallimentare, ridotto rispetto al primo grado, risulta coerente con i criteri di graduazione ex art. 133 cod. pen. e con i principi delle Sezioni Unite in materia di motivazione degli aumenti di pena. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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