Coimputato patteggiante e testimonianza nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. 5 n. 14817 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato, ai fini dell’applicazione delle regole di cui all’art. 210 cod. proc. pen., deve essere accertata con riferimento al singolo reato per cui si procede e non alla posizione processuale complessiva del dichiarante. La persona già indagata per un reato probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che abbia definito la propria posizione con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, è compatibile con l’ufficio di testimone e deve essere escussa nelle forme del testimone assistito di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen., con le garanzie e le modalità ivi previste.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che condannava l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella sua qualità di amministratore della società dichiarata fallita. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 210 cod. proc. pen. in relazione all’escussione di una teste, originariamente indagata nel medesimo procedimento per reati associativi e fiscali, la cui posizione era stata definita con sentenza di patteggiamento. La difesa ne deduceva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, sostenendo che la teste, in quanto co-imputata in un procedimento connesso, avrebbe dovuto essere esaminata con le garanzie previste per l’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza relativa alla posizione processuale della dichiarante. Ha precisato che la veste di imputato in un procedimento connesso o collegato va verificata in relazione al reato per cui si procede, non in astratto. Nel caso di specie, la teste non era indagata per la bancarotta fraudolenta, ma per reati diversi, rispetto ai quali la sua posizione era quella di soggetto imputato di un reato probatoriamente collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen..
La Corte ha richiamato il principio per cui non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso o collegato, quando la sua posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La definizione del procedimento con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. fa venir meno l’incompatibilità a testimoniare, rendendo il dichiarante un testimone assistito, da escutere con le garanzie di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato generico, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici. I giudici di merito avevano individuato adeguati riscontri alle dichiarazioni della teste, quali la prova documentale di un pagamento effettuato per conto della società fallita e le dichiarazioni del prestanome. Il ricorrente, pertanto, aveva proposto una mera rilettura degli elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conforme di merito.
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Nota della Redazione
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