Confisca tra concorrenti: nulla la solidarietà passiva senza accertamento delle singole quote (Cass. pen. Sez. 3 n. 18038 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti uguali. Il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 30 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagata, gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento ablatorio aveva riguardato denaro, beni immobili e mobili registrati e rapporti bancari nella disponibilità dell’indagata, fino alla concorrenza della somma complessiva di oltre otto milioni di euro, corrispondente al profitto del reato associativo e dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora, reputando corretta la stima del profitto effettuata dagli inquirenti e precisando che non era possibile stimare la specifica quota di profitto dell’indagata, la quale non aveva mai agito da sola nelle condotte ascrittele.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del giudizio di legittimità, ricordando che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ne consegue che il vizio di manifesta illogicità, denunciabile soltanto attraverso lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., non può essere sindacato quando il ricorso sia limitato alla sola violazione di legge.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, secondo cui la confisca tra concorrenti nel reato non può essere disposta per l’intero profitto in capo a ciascuno di essi, essendo esclusa ogni forma di solidarietà passiva. L’accertamento della quota di arricchimento del singolo concorrente costituisce un tema di prova, che deve essere compiuto caso per caso, in concreto. Il pubblico ministero è tenuto a provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato, mentre ciascun concorrente potrà dimostrare a discarico di non aver conseguito alcun vantaggio o di averne conseguito una parte inferiore. Solo in caso di mancata individuazione della quota, è legittima la ripartizione in parti uguali.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ne ha fatto buon governo, essendosi limitato ad affermare l’impossibilità di determinare la quota di profitto ascrivibile a ciascun indagato e ritenendo che ciò legittimasse l’applicazione in sede cautelare del principio di solidarietà. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio, con l’obbligo per il giudice di accertare, esclusa la solidarietà, in che misura i singoli coindagati abbiano conseguito in concreto il profitto dei reati contestati e, solo in caso di mancato accertamento delle singole quote, di procedere alla ripartizione in parti uguali.
Nota della Redazione
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