Riqualificazione in testimone assistito e rinnovazione istruttoria in appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 19440 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione della veste processuale del coimputato, definita la propria posizione con patteggiamento, da soggetto esaminabile ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. a testimone assistito ex art. 197-bis, quarto comma, cod. proc. pen., non impone al giudice di appello di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La richiesta di nuova escussione resta subordinata al requisito della decisività della prova, da valutarsi in concreto alla luce dell’intero quadro probatorio. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre il travisamento della prova attraverso una critica atomistica e frammentaria, senza confrontarsi con la globale motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni per cui l’elemento valorizzato sarebbe di per sé idoneo a inficiare ogni altra risultanza.

Il Fatto

L’imputato, dopo l’assoluzione in primo grado per non avere commesso il fatto, veniva condannato in appello per il reato di istigazione alla corruzione. La regiudicanda traeva origine da un’annotazione di un ufficiale della Guardia di Finanza, il quale riferiva di un incontro sollecitato da due soggetti, nel corso del quale uno di essi, mostrando un biglietto con il nome dell’imputato, aveva chiesto di “parlare con qualcuno in grado di sfumare la posizione” dello stesso, specificando che l’interessato era disponibile a pagare cospicue somme di denaro.

Nel giudizio abbreviato condizionato, il coimputato, che aveva patteggiato la pena, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore dell’imputato lamentava la mancata assunzione di tale prova decisiva, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, al limite della inammissibilità, quanto al primo motivo. La sentenza impugnata aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia in ragione della scelta del coimputato di non rispondere nel giudizio abbreviato, sia perché il giudice riteneva di poter decidere sulla base degli atti acquisiti. Il ricorrente, invece, aveva incentrato le proprie censure esclusivamente sulla prima parte della motivazione, deducendo il mutato quadro processuale, ma omettendo di confrontarsi con il profilo della decisività della prova che, sola, avrebbe potuto fondare l’obbligo di rinnovazione. Nessun elemento era stato addotto per dimostrare che l’esame del coimputato avrebbe potuto eliminare le incertezze ovvero inficiare ogni altra risultanza probatoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità. La tesi difensiva, secondo cui le conversazioni ambientali con la propria collaboratrice sarebbero state meramente ricognitive delle informazioni contenute nel decreto di perquisizione e sequestro, è stata smentita dal contenuto delle stesse, laddove l’indagato affermava testualmente “siamo andati là per aggiustare le cose” e “ho mandato a quelli a dire di aggiustare una cosa”. L’uso del pronome personale e del verbo attivo rivelava inequivocabilmente che l’imputato era a conoscenza dell’indagine e che era stato il promotore dell’incontro illecito. Le censure proposte, scindendo atomisticamente singoli elementi, si risolvevano in un dissenso sulla ricostruzione dei fatti non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo alla mancata prova dell’incarico di formulare l’illecita promessa, è stato ritenuto parimenti inammissibile. La Corte ha escluso che l’offerta di denaro potesse costituire un’iniziativa autonoma dei soggetti intermediari, i quali erano stati “mandati” dall’imputato “per aggiustare” la sua posizione. Ha inoltre richiamato il principio del cui prodest, affermando che il giudizio di colpevolezza può essere fondato su tale principio qualora sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024; Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020).

Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente indicato gli elementi positivi sulla cui base le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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