Ricorso inammissibile per la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 19461 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva a quest’ultimo. Le censure attinenti alla motivazione sono deducibili solo nei limiti della sua mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà, e non possono risolversi in una differente comparazione dei significati attribuibili alle prove o nella sollecitazione di conclusioni alternative sulla responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 e 474 cod. pen., con riconoscimento della recidiva infraquinquennale.

Con l’unico motivo di ricorso, il difensore deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione degli artt. 474, 42, 43 e 110 cod. pen., lamentando l’illogicità motivazionale in punto di elemento soggettivo e di finalità specifica di trarre profitto, nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, in quanto diretto a ottenere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997.

Il giudice di legittimità ha precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, riguardanti aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Non sono pertanto consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull’attendibilità e sulla credibilità degli elementi probatori.

La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità in relazione a tutti i capi contraffatti e non solo ad alcuni di essi, con richiamo alle modalità della condotta tenuta al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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