Guida in stato di ebbrezza, diniego del lavoro di pubblica utilità sui precedenti penali (Cass. pen. Sez. IV n. 22459 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in stato di ebbrezza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Il diniego può essere fondato anche sui precedenti penali del condannato, purché tale valutazione formi oggetto di motivazione specifica, puntuale e concreta, che evidenzi elementi negativi in ordine alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni. La prognosi, ispirata all’art. 20-bis cod. pen. novellato, deve coniugare la finalità rieducativa dell’art. 27, terzo comma, Cost. con la prevenzione speciale di cui all’art. 58, primo comma, legge n. 689/1981. Il sindacato di legittimità resta confinato alla verifica di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato dal richiamo alla gravità del fatto e alla pluralità di precedenti penali.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, per essersi posto alla guida in orario notturno con un tasso alcolemico pari a 1,42 g/l alla prima prova e 1,31 g/l alla seconda. Il giudice di secondo grado ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

La difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, istanze entrambe disattese. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e dell’art. 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per l’ancoraggio del diniego ai soli precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la prima doglianza manifestamente infondata. Ha richiamato il principio per cui la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui diniego può legittimamente fondarsi sui precedenti penali, a patto che la motivazione sia specifica e dia conto di una valutazione complessa, volta a verificare l’idoneità della misura a realizzare la funzione rieducativa e a prevenire la recidiva.

La Corte ha valorizzato il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che non si era limitata al dato del casellario giudiziale. Il diniego era stato ancorato alla concreta gravità del fatto, desunta dal tasso alcolemico riscontrato — prossimo al massimo della fascia prevista dalla lett. b) dell’art. 186 cod. strada — e dalla circostanza della guida in orario notturno. La valutazione di inadeguatezza della sanzione sostitutiva sotto il profilo rieducativo è stata ritenuta coerente, poiché la finalità della misura non si realizza automaticamente, ma richiede l’effettiva e puntuale osservanza delle prescrizioni, messa in dubbio dalla persistente insensibilità al monito delle pregresse condanne.

Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione è un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non richiede un esame puntuale di ogni elemento dedotto. È sufficiente una motivazione adeguata che richiami elementi decisivi, quali la gravità del fatto e la pluralità di precedenti penali, come avvenuto nel caso di specie.

La Corte ha concluso che le censure del ricorrente si risolvono in una mera sollecitazione a una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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