Ricettazione: annullamento per illogicità della motivazione sull’attendibilità della versione del rinvenimento (Cass. pen. Sez. 2 n. 15116 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame, nel valutare la richiesta di applicazione di misura cautelare personale, non è vincolato al principio di proporzionalità. La motivazione sulla sola attendibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato è manifestamente illogica quando si fonda su circostanze inverosimili e non si confronta con gli elementi indiziari
Il Fatto
Il Tribunale di Pistoia assolveva l’imputato dal reato di ricettazione di un telefono cellulare, perché il fatto non costituisce reato. L’imputato, fermato dai carabinieri, aveva dichiarato di aver rinvenuto l’apparecchio, privo di SIM, nel parcheggio dello stesso supermercato dove, otto giorni prima, era stato sottratto alla proprietaria.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, secondo comma, e 648 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, premettono che la sentenza impugnata non era appellabile dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge n. 114/2024, che vieta l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui è contemplata la ricettazione.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva reso una motivazione manifestamente illogica nel ritenere attendibile la versione del rinvenimento fortuito, considerando del tutto inverosimile il ritrovamento dell’apparecchio nello stesso supermercato dove era stato sottratto otto giorni prima, e a fronte del fatto che, otto giorni dopo la sottrazione, il telefono era stato messo in funzione con una SIM intestata ad altro soggetto e subito dopo, nella stessa giornata, con la SIM dell’imputato.
La Corte ha evidenziato che, anche a voler accedere alla versione offerta dalla difesa, non risultava comprensibile come l’autore del furto si fosse disfatto dell’apparecchio abbandonandolo proprio nel luogo della sottrazione, né il senso dell’inserimento della SIM dell’autore del furto solo una settimana dopo l’evento e per pochi secondi. Sussistevano pertanto i vizi denunciati dal ricorrente, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia, in diversa persona fisica, affinché renda adeguata motivazione sui punti indicati.
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Nota della Redazione
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