La decadenza dalla prova testimoniale per mancata citazione del teste (Cass. pen. Sez. 7 n. 13210 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza dalla prova, poiché il termine per la citazione è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha natura perentoria. La mancata citazione del teste per l’udienza consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza, per la concludenza del comportamento del richiedente in termini di rinuncia implicita alla prova o per la ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, debba dichiararsi la revoca dell’ordinanza di ammissione. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico circa la sua sussistenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (residuo capo B dell’imputazione). L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, la difesa ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 495 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla prova, nonché il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Con il secondo, ha dedotto la violazione dell’art. 42 cod. pen. per la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Con il terzo, ha denunciato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, esaminando i tre motivi e confutandone la fondatezza.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la mancata citazione dei testimoni ammessi comporta la decadenza dalla prova, avendo il termine per la citazione natura perentoria. Ha precisato che, nel caso di specie, all’udienza riservata all’esame dei testi della difesa, il teste non era presente e non era stata prodotta prova della tempestiva citazione. La difesa era stata autorizzata a citare nuovamente il teste, ma alla successiva udienza il difensore non era comparso e non era stata documentata la citazione. Il Tribunale aveva quindi legittimamente dichiarato la decadenza, confermata dalla Corte di appello. In ogni caso, il teste avrebbe dovuto riferire circostanze relative alla consegna delle scritture contabili, ovvero fatti già ammessi dalla difesa, con dichiarazioni di natura confessoria.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato erano mere censure in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva motivato correttamente circa l’occultamento delle scritture contabili, evidenziando la mancata presentazione delle dichiarazioni IRPEF per i medesimi anni d’imposta. La linea difensiva dell’imputato è stata valutata di natura confessoria, poiché ammetteva l’istituzione delle scritture e il loro occultamento.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto la pretesa limitata offensività del reato era stata correttamente esclusa dai giudici di merito, valorizzando l’entità rilevante delle somme evase e l’evidente offensività della condotta, circostanze che escludono la particolare tenuità del fatto.
Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso