Ricorso inammissibile se riproduce pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20787 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tal caso i motivi difettano di specificità, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La riproduzione delle doglianze di gravame, al più accompagnata da contestazioni meramente assertive e apodittiche, resta estranea al sindacato di legittimità. Il vizio processuale prospettato è, inoltre, manifestamente infondato quando la sua violazione è smentita dagli atti processuali.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ricorrente condannato in grado di appello, avanti la Corte Appello di Milano, con sentenza dell’08.07.2025, per il reato di truffa. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, lamentando la mancata dichiarazione di nullità delle notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Con il secondo prospetta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva innanzitutto che entrambi i motivi sono formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si fondano su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

I motivi, pertanto, devono considerarsi non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Al riguardo la Corte richiama il proprio orientamento, citando Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021: sono inammissibili i motivi che riproducano pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte lo reputa altresì manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. Il giudice di merito aveva correttamente rilevato che l’avviso di conclusione delle indagini risultava ritualmente notificato mediante consegna alla moglie dell’imputato, che si era dichiarata convivente, senza che questi avesse fornito prova del contrario.

L’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, notificato a mani del ricorrente, conteneva tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 419 cod. proc. pen., anche se mancante di una pagina. Il secondo motivo è invece privo di specificità, perché meramente riproduttivo di argomentazioni già analizzate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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