Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. III n. 21536 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è consentito il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto ove si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità non riguarda la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il tribunale di Viterbo in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente in concorso.
Investito dell’istanza di riesame, il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza del 19 settembre 2025, ha rigettato la richiesta e confermato la misura. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’insussistenza dei gravi indizi, la genericità della motivazione sulle esigenze cautelari e l’omessa motivazione sull’adeguatezza della misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del controllo di legittimità in materia cautelare. Richiamando un proprio indirizzo consolidato, ribadisce che il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi può essere denunciato solo se si traduce in violazione di legge o in manifesta illogicità ricavabile dal testo del provvedimento. Resta quindi esclusa la verifica dell’attendibilità delle fonti e della concludenza dei dati probatori.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato il servizio di osservazione e controllo, eseguito senza soluzione di continuità. Tra gli elementi addotti: l’allontanamento contestuale dei due indagati dal medesimo civico con autovetture diverse, la partenza verso la capitale, il rientro verso il comune di origine con la vettura della coindagata in testa e quella del ricorrente a seguire, con realizzazione di una cd. staffetta lungo il percorso. La perquisizione veicolare ha dato esito positivo al rinvenimento della sostanza stupefacente contestata.
La Corte ritiene che la condotta di guida del ricorrente — il tallonare la vettura della coindagata, sì da eludere un eventuale controllo sulla via del ritorno — sia stata logicamente letta dal Tribunale come dimostrativa della consapevolezza dell’oggetto del carico e come condotta di concorso nel trasporto della droga, indicativa dell’inserimento in un contesto criminale organizzato. La motivazione risulta così dotata di coerenza e linearità argomentativa.
Manifestamente infondate sono ritenute anche le censure sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Il Tribunale ha fondato la valutazione del pericolo di reiterazione sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell’indagato, gravato da numerosi precedenti penali e già evaso per due volte in attesa dell’udienza. Tali elementi, osserva la Corte, non possono essere rimessi in discussione in assenza di evidenti vizi logico-giuridici.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di una somma determinata in via equitativa in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso