Morte del difensore e restituzione nel termine per impugnare (Cass. pen. Sez. II n. 26307 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato od inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione non integra di per sé gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine. Occorre valutare caso per caso le modalità del controllo che l’assistito è tenuto a esercitare sull’esatta osservanza dell’incarico, anche in rapporto al quadro normativo di riferimento. La morte del difensore domiciliatario sopravvenuta durante la pendenza del termine per impugnare, unita alla condizione psicofisica dell’imputato che ne abbia impedito ogni iniziativa difensiva, costituisce forza maggiore e fonda il diritto alla restituzione nell’intero termine, non nella sola frazione residua. L’istanza proposta entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento ai sensi dell’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. è tempestiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 12 settembre 2025, condannava l’imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648 bis, cod. pen. Il difensore di fiducia domiciliatario decedeva il 30 settembre 2025, durante la pendenza dei termini per l’impugnazione. L’imputato versava in una condizione di grave disagio psichico, attestata dal ricovero in reparto psichiatrico.
Avendo appreso del procedimento solo con la notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione del 5 febbraio 2026, proponeva istanza di rimessione in termini per impugnare. Il ricorso veniva presentato il 18 febbraio 2026. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui l’inadempimento del difensore nell’incarico di impugnare, a qualsiasi causa ascrivibile, non basta di per sé a integrare il caso fortuito o la forza maggiore. Il giudice deve accertare in concreto se l’assistito abbia esercitato il controllo sull’esatta osservanza del mandato defensionale, valutando le peculiarità del singolo caso.
Richiamando Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 – 01, la Corte ricorda che il decesso del difensore, quando risalga a epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine, può asseverare il disinteresse della parte. Nel caso esaminato, invece, la morte del difensore domiciliatario è avvenuta il 30 settembre 2025, proprio durante la pendenza del termine per impugnare.
Il ricorrente ha dimostrato, con specifiche allegazioni, che in quel periodo versava in una condizione di grave disagio psichico, compromissiva delle capacità cognitive, comprovata dal ricovero ospedaliero psichiatrico. Ha inoltre provato di aver avuto effettiva conoscenza del procedimento solo con la notifica del 5 febbraio 2026 dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 gennaio 2026.
La Corte richiama Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Esposito, Rv. 251067 – 01, secondo cui l’impossibilità di esercizio del mandato per morte del difensore intervenuta nelle more del termine per impugnare integra un caso di forza maggiore. Richiama altresì Sez. 5, n. 34875 del 05/04/2004, Renda, Rv. 229887 – 01, per cui, accertata la tempestività della richiesta e la sussistenza dei presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen., l’interessato è restituito nell’intero termine e non nella frazione residua.
Il ricorso, presentato il 18 febbraio 2026, rispetta dunque il termine di trenta giorni di cui all’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. Il Collegio restituisce il ricorrente nel termine per impugnare, dichiara non esecutiva la sentenza di condanna, revoca l’ordine di esecuzione eventualmente emesso e dispone la liberazione dell’imputato ristretto, se non detenuto per altro titolo. Dispone la notifica alle parti e la trasmissione degli atti al giudice del merito per gli adempimenti di cui agli artt. 164 – 165 bis disp. att. cod. proc. pen., dichiarando la sospensione dei termini di prescrizione dal passaggio in giudicato alla notifica del provvedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine