Non punibilità per tenuità del fatto e statuizioni civili in appello (Cass. pen. Sez. II n. 29078 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello investito dell’impugnazione della sola parte civile, avverso una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è tenuto a valutare il compendio probatorio ai soli fini della decisione sulle statuizioni civili, sia pure previa incidentale valutazione della responsabilità penale dell’imputato. Non trova applicazione, in tale ipotesi, l’art. 129 cod. proc. pen., poiché il thema decidendum resta circoscritto agli effetti civili. Ne consegue l’intangibilità delle statuizioni penali quando il gravame sia stato proposto esclusivamente dalla parte civile per l’accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza di una precedente pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un procedimento per illecito utilizzo di bombole vuote recanti il marchio di una società, contestato a due imputati in concorso. Il Tribunale di primo grado aveva assolto il ricorrente ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, omettendo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile.

La società parte civile ha proposto appello e la Corte di merito, in parziale riforma della decisione, ha condannato l’imputato al risarcimento del danno. Il difensore del condannato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 490 cod. pen. e agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., sul presupposto che la sentenza di appello fosse pervenuta alla declaratoria di prescrizione e che, in difetto di prove sul contributo concorsuale, si sarebbe dovuta pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in via preliminare che la sentenza di appello non è pervenuta alla declaratoria di prescrizione del reato, ma ha confermato l’assoluzione dell’imputato pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., con parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente agli effetti civili.

Da qui l’eccentricità della censura relativa all’omessa valutazione ai fini della pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il giudice dell’appello, investito dell’impugnazione della sola parte civile, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai soli fini della decisione sulle statuizioni civili, sia pure previa incidentale valutazione della responsabilità penale dell’imputato. Il Collegio richiama, sul punto, Sez. 6 n. 43644 dell’11/09/2019, Rv. 277375.

Viene inoltre affermata l’intangibilità delle statuizioni penali nei confronti del ricorrente, poiché soltanto la parte civile ha proposto appello al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza di una precedente statuizione sul punto da parte del giudice di primo grado. La Corte di merito ha quindi correttamente deciso sulla domanda risarcitoria, pur in presenza della sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice di prime cure che aveva emesso sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. era tenuto a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria presentata dalla parte civile. Sul punto è richiamata Sez. 6 n. 50235 del 21/11/2023, Rv. 285671.

Quanto alla condotta concorsuale, la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo, sia pure per relationem alla pronuncia di primo grado, la sussistenza del contributo del ricorrente nell’illecito utilizzo delle bombole marcate. La Corte ricorda che la necessità di una motivazione “rafforzata” sussiste soltanto quando la riforma si fondi su una mutata valutazione delle prove e non anche quando sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, sul presupposto dell’erroneità di quella del primo giudice (Sez. 2 n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee ad escludere la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 490 c.p.

Tutte le 11 sentenze sull'art. 490 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *