Astreintes escluse se il debito è esiguo e la penalità eccessivamente afflittiva (TAR Lombardia n. 242 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative: è il caso dell’esiguità del debito, che rende l’astreinte eccessivamente afflittiva. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per la perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la complessiva somma di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione, così la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudice precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

Risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle Amministrazioni statali di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’azione esecutiva. Il ricorso va quindi accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi già versati, oltre accessori, oneri e interessi maturati dopo il ricorso.

Quanto alla richiesta condanna alle penalità di mora, il Collegio la esclude: l’uso delle astreintes di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuto quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, come nella fattispecie in cui l’esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e senza compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.

Infine, non essendo controverso l’inadempimento alla presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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