Ottemperanza e carta docente: interessi non vincolanti e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 532 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale avente efficacia di giudicato è idoneo a fondare l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di pagamento, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi degli interessi e del capitale residuo prodotti dal creditore non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, il giudice assegna all’ente un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese di lite, accessori di legge e contributo unificato da distrarre al procuratore antistatario. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata nel marzo 2024.
L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Le parti creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento del capitale e degli accessori, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, oltre alla condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Quanto al capitale residuo e agli interessi, andrà comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori maturati e degli oneri ivi previsti, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penalità per violazioni o ritardo.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza alcun compenso perché l’attività rientra nei compiti istituzionali. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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