Responsabilità erariale esclusa senza sviamento del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 118 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni erogate con fondi pubblici, il danno erariale azionato dalla Procura contabile non coincide con l’inadempimento civilistico consistente nella mancata restituzione del finanziamento revocato. Esso richiede la prova dello sviamento delle risorse dalla destinazione pubblicistica cui erano preordinate. Quando l’obiettivo finanziato sia stato effettivamente realizzato e certificato dall’amministrazione, la successiva cessazione e il fallimento della società beneficiaria non integrano, di per sé, la distrazione delle risorse, né un vantaggio indebito ai sensi dell’art. 57 Reg. CE n. 1083/2006. La responsabilità amministrativa esige inoltre la dimostrazione, a carico dell’attore pubblico, di un elemento soggettivo di dolo o colpa grave, non ravvisabile nella sola violazione formale delle clausole del bando né nella messa in liquidazione della società.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio gli amministratori e il liquidatore di una società beneficiaria di un contributo a valere sul POR FESR 2007/2013, concesso ed erogato per la realizzazione di un progetto di ricerca nel settore delle biotecnologie. Il contributo era stato revocato dalla Regione per effetto dell’art. 28 del bando, che richiamava la stabilità delle operazioni di cui all’art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006: la società era stata posta in liquidazione e poi dichiarata fallita entro il quinquennio dal completamento dell’intervento.
La pretesa risarcitoria, pari a complessivi euro 62.945,21, si fondava sull’asserito sviamento del contributo dalla finalità pubblicistica. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale e dell’elemento psicologico, domandando l’assoluzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 111/2020), ha ribadito che il rapporto di servizio è configurabile tra l’amministrazione erogatrice di contributi gravanti sulle finanze pubbliche e i privati percettori che ne abbiano frustrato lo scopo, distogliendo le risorse dalle finalità preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015). La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, e non alla prospettazione della parte.
Nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida, la Corte ha ritenuto infondata la domanda. È risultato pacifico che il progetto di ricerca finanziato è stato realizzato e concluso dalla società e certificato dalla Regione nei suoi costi finali. Da qui il dubbio, espresso dal Collegio, che alla violazione formale del bando corrispondesse un’effettiva distrazione dell’agevolazione.
La Sezione ha distinto il mero inadempimento civilistico, fonte di un diritto di credito dell’amministrazione verso la società, dall’accertamento dei presupposti della responsabilità amministrativo-contabile verso gli amministratori. Il danno azionato non è la mancata restituzione delle rate, ma lo sviamento delle risorse pubbliche, che nella violazione delle clausole del bando trova solo un primo elemento, non prova certa e univoca del danno.
Il richiamo alla stabilità delle operazioni di cui all’art. 57 Reg. CE n. 1083/2006 non è risultato decisivo: esso richiede che l’operazione subisca modifiche sostanziali o procuri un vantaggio indebito. Poiché l’obiettivo era la copertura parziale dei costi di un progetto di ricerca effettivamente realizzato e certificato, la successiva cessazione della società non ha alterato la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione, né pregiudicato alcun investimento produttivo. Le altre imprese associate hanno potuto continuare ad avvalersi delle conoscenze acquisite.
Anche sul piano soggettivo la Corte ha escluso il dolo o la colpa grave. Il primo amministratore era cessato dalla carica anni prima della liquidazione e del fallimento; il liquidatore si era limitato a eseguire la delibera assembleare, adempiendo ai doveri di cui agli artt. 2489 e segg. cod. civ., senza responsabilità gestorie decisive. Quanto all’amministratore in carica al momento della liquidazione, la sentenza penale aveva escluso la bancarotta e la negligenza grave, valorizzando i tentativi di risanamento. La messa in liquidazione, come il fallimento, non integra di per sé un inadempimento colpevole: non esiste un obbligo di non fallire. La responsabilità erariale per posizione è stata quindi esclusa e la domanda respinta, con liquidazione delle spese a carico della Regione Piemonte.
Nota della Redazione
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