Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 650 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro è ammissibile anche in mancanza della formula esecutiva, non più necessaria dopo la modifica dell’art. 475 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm. ad opera del d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato. In caso di persistente inadempimento nomina il commissario ad acta, che può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le somme.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva di formula esecutiva. Il Collegio rileva che tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Risultano così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della Direzione generale competente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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