Atto esecutivo di pronuncia giurisdizionale assoggettabile al controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 2 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora sia trasmesso da un’amministrazione statale, ai fini del controllo preventivo di legittimità, un atto rientrante nel catalogo tassativo di cui all’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti non può esimersi dal vagliarne la conformità al diritto, nemmeno quando si tratti di un atto emesso in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale. Sussistono, in tal caso, i presupposti soggettivo e oggettivo che radicano il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 100, comma 2, della Costituzione, non ricavandosi dalla normativa vigente alcuna espressa previsione di segno contrario. Residuano, peraltro, margini di valutazione della Corte dei conti non già nel merito del provvedimento giurisdizionale da eseguire, bensì in ordine all’adozione, da parte della pubblica amministrazione, di misure idonee a dare esecuzione a tale provvedimento in conformità al quadro normativo generale di riferimento. Il sindacato contabile, di tipo oggettivo, non è limitato dal principio della domanda e può estendersi a ogni profilo di legittimità dell’atto, anche diverso da quelli oggetto della cognizione sommaria del giudice ordinario.

Il Fatto

Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con decreto n. 74109 del 20 novembre 2024, ha conferito a una dirigente scolastica l’incarico presso un’istituzione scolastica della provincia di Salerno, a decorrere dal 25 novembre 2024. L’atto è stato adottato in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Paola dell’11 novembre 2024, resa ex art. 669-duodecies c.p.c., che a sua volta dava attuazione a un provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c..

La vicenda processuale origina dal rigetto dell’istanza di mobilità interregionale presentata dalla dirigente, che aveva azionato tutela d’urgenza per l’assegnazione a una sede vicina al domicilio di un familiare disabile grave. Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania ai fini del controllo preventivo di legittimità. L’Ufficio remittente ha chiesto il deferimento all’adunanza generale della Sezione centrale, sottoponendo due questioni di massima: l’assoggettabilità dell’atto esecutivo di pronuncia giurisdizionale al visto e gli eventuali margini valutativi residuanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare e assorbente il quesito sull’assoggettabilità dell’atto al controllo preventivo di legittimità. Rileva che sussistono entrambi i presupposti normativi: l’atto proviene da un’amministrazione statale (ambito soggettivo) e rientra nel catalogo tassativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994 (ambito oggettivo), trattandosi di decreto di conferimento di incarico dirigenziale.

Il Collegio osserva che l’art. 100, comma 2, della Costituzione affida alla magistratura contabile il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e che il legislatore ha individuato in via tassativa le categorie di atti per le quali tale forma di controllo è inderogabile, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa. In assenza di disposizioni che escludano l’assoggettamento a controllo dell’atto emanato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, la Sezione ritiene di non poter declinare un’attribuzione costituzionale.

Quanto al secondo quesito, la Corte chiarisce che il controllo ha natura oggettiva: non mira a tutelare situazioni giuridiche soggettive, non è limitato dal principio della domanda e non soggioga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il perimetro del thema decidendum non è circoscritto dalle domande delle parti. Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 5/2020/SR e l’esimente di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, che opera solo per i profili effettivamente presi in considerazione, ammettendo implicitamente che non ogni profilo di legittimità debba essere scrutinate.

La Sezione distingue quindi a seconda che l’atto esegua una pronuncia passata in giudicato o una pronuncia cautelare. Nel caso di specie ricorre un’ordinanza ex art. 700 c.p.c. e due successive ordinanze ex art. 669-duodecies c.p.c., per le quali vige il regime di strumentalità attenuata. Richiamando Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1463 del 2021, il Collegio esclude l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza di un’ordinanza cautelare, priva dell’attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato.

Il vincolo conformativo derivante dall’ordine giudiziale è stringente quanto alla sede e alla decorrenza dell’incarico, sicché sotto tale profilo non residuano margini valutativi. Per i profili estranei alla cognizione sommaria, l’attività esecutiva deve invece conformarsi al paradigma normativo, e la Corte ne scrutinа la conformità a legge. Verificata la neutralità finanziaria dell’operazione — la dirigente figurava già nei ruoli — il Collegio esamina il mancato inserimento della clausola di cui all’art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, ritenendo che la norma non integri una fattispecie di inserzione automatica, ma oneri la pubblica amministrazione a una modifica unilaterale del contratto individuale. Il provvedimento è ammesso al visto e alla registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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