Questioni assorbite non riproposte in appello equivalgono a rinuncia (Cass. civ. Sez. V n. 100 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo dell’art. 346 c.p.c., impone l’onere di specifica riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado perché non esaminate, tipicamente in quanto dichiarate assorbite. Tale onere grava anche sulla parte vittoriosa in prime cure, che sia rimasta contumace in appello. La mancata riproposizione equivale a rinuncia alle censure e alle questioni sottese, con formazione del giudicato interno. Il giudice d’appello non può quindi riesaminare d’ufficio le questioni assorbite, e la parte che le riproponga per la prima volta in cassazione incorre nella inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società, esercente commercio all’ingrosso di computer e software, impugnava dinanzi alla CTP nove cartelle di pagamento, deducendo l’erronea intestazione, l’invalida notificazione, l’illeggibilità, la pendenza di altro giudizio, la decadenza e prescrizione dell’azione di riscossione e il difetto di motivazione delle iscrizioni a ruolo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando le cartelle sul rilievo dirimente del vizio di notificazione e dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi.
Nel giudizio d’appello, intrapreso dall’agente della riscossione, si costituiva solo l’Agenzia delle Entrate, mentre la società contribuente restava contumace. La CTR, riesaminando le questioni assorbite, accoglieva l’appello. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale per ultrapetizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria, per la sua valenza pregiudiziale, l’unico motivo del ricorso incidentale, incentrato sulla nullità della sentenza d’appello per ultrapetizione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., con denuncia della violazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 D.Lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è fondato e va accolto.
La CTR aveva, di propria iniziativa, esaminato i motivi dell’originario ricorso della contribuente, ancorché questa, rimasta contumace in appello, non li avesse riproposti. Il giudice di secondo grado, riesumando il complesso dei rilievi non vagliati in prime cure, era pervenuto al loro esame. Ma l’art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992, con disposizione omologa all’art. 346 c.p.c., postula che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, ove non specificamente riproposte in appello, si intendano rinunciate.
La Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui l’onere dell’espressa riproposizione riguarda non le domande o eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato, ad esempio perché ritenute assorbite (Cass. n. 14534 del 2018; Cass. n. 7702 del 2013). Ne consegue che la parte che non possa dirsi soccombente sulla singola questione, non essendosi il giudice di prime cure pronunciato in proposito, è gravata dall’onere di espressa riproposizione della domanda o eccezione non esaminata (Cass. n. 16477 del 2016; Cass. n. 23228 del 2015).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbite tutte le questioni diverse da quella concernente la notificazione delle cartelle. La contribuente, vittoriosa in prime cure ed appellata, avrebbe dovuto costituirsi in appello per riproporre le distinte questioni non esaminate. Essendo rimasta contumace, la mancata riproposizione è valsa come rinuncia alle censure e alle questioni sottese (Cass. n. 20062 del 2014; Cass. n. 25313 del 2010). La CTR avrebbe quindi dovuto astenersi dal vagliare questioni diverse da quella della notificazione.
Ne deriva che la contribuente non era legittimata a recuperare in sede di legittimità questioni altre rispetto a quella relativa all’invalidità delle notificazioni, non essendo più riproponibili le ulteriori questioni abdicate per contumacia in grado d’appello. La questione della validità della notificazione è stata, del resto, trascurata nel ricorso principale, che si mostra perciò inammissibile. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso