Alcoltest e onere di allegazione dei vizi dell’etilometro (Cass. pen. Sez. VII n. 5378 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Ne consegue che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, ovvero l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. Il ricorso che si limiti a contestare in via generica l’attendibilità dell’etilometro, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies del Codice della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione nella forma del travisamento di prova: i giudici di merito avrebbero fondato la decisione sui risultati di un accertamento effettuato mediante etilometro, privo della prescritta e aggiornata omologazione e della corretta taratura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, rilevando che esso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza essere scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Il Collegio richiama il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che spetta alla difesa suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento. La difesa deve cioè dimostrare la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, oppure l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge.

Sul punto la Corte richiama alcuni precedenti conformi: Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021; Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021. Il criterio è costante: la contestazione dell’attendibilità dello strumento non è sufficiente se resta sul piano dell’asserto, senza supporto probatorio.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno evidenziato che nulla di tutto ciò è stato argomentato dal difensore. Anzi, dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria operante è emerso che l’accertamento è stato eseguito con apparecchiatura etilometro marca, tipo ALCOLTEST, matricola 7110MKIII, serie n. ARPN-0037, regolarmente revisionato fino al 29.02.2020.

Il ricorrente, in definitiva, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, quindi immune da vizi di legittimità. All’inammissibilità del ricorso seguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro tremila in assenza di cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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