Messa alla prova e risarcimento proporzionato al danno cagionato (Cass. pen. Sez. II n. 6978 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a valutare l’adeguatezza del programma di trattamento non solo sotto il profilo dell’idoneità al reinserimento sociale dell’imputato, ma anche della sua effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto. L’inciso “ove possibile“, contenuto nell’art. 168-bis, comma 2, cod. pen., impone che il risarcimento del danno corrisponda, quando possibile, al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e, ove non lo sia, rappresenti comunque il massimo sforzo sostenibile in base alle condizioni economiche dell’imputato. A fronte di una manifesta sproporzione tra il danno cagionato e l’offerta risarcitoria, il giudice deve attivare i poteri di indagine previsti dall’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., per verificare l’effettività delle condizioni patrimoniali e la genuinità dello sforzo risarcitorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 3 ottobre 2024, ha disposto la sospensione del processo e la messa alla prova di un’imputata per il reato di appropriazione indebita aggravata, per un periodo di sei mesi, rinviando all’udienza del 10 giugno 2025 per la valutazione della relazione conclusiva.
Il programma elaborato dall’UEPE prevedeva, al punto 5, un impegno risarcitorio di 1.000 euro nei confronti della persona offesa, a fronte di un profitto conseguito dal reato di oltre 44.000 euro. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inadeguatezza del programma quanto all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e l’assenza di accertamenti sulle reali condizioni economiche dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. richiede che il programma contenga gli impegni finalizzati a elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando il risarcimento del danno e le condotte riparatorie. L’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. subordina la sospensione alla valutazione di idoneità del programma secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., unitamente alla prognosi di astensione da ulteriori reati.
Richiamando Sez. II n. 34878 del 13.06.2019 e la giurisprudenza conforme, il Collegio ribadisce che la valutazione dell’adeguatezza investe sia l’idoneità del programma al reinserimento sociale, sia la sua effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato. L’inciso “ove possibile” deve essere letto nel senso che il risarcimento deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, se ciò non sia possibile, essere espressione dello sforzo massimo pretendibile alla luce delle condizioni economiche, verificabili dal giudice con i propri poteri ufficiosi.
L’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice di acquisire, tramite la polizia giudiziaria o altri enti, tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di vita personali, familiari, sociali ed economiche dell’imputato. Tale potere, osserva la Corte, non è facoltativo ma rappresenta un onere a fronte di una manifesta sproporzione tra danno e offerta risarcitoria.
Nel caso concreto, il Tribunale si è limitato a recepire il programma, che prevedeva un’offerta di 1.000 euro a fronte di un pregiudizio di quasi 45.000 euro. Per ritenere ammissibile la richiesta, il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri di indagine per verificare l’effettività delle condizioni economiche e accertare se quella somma fosse espressione del massimo sforzo esigibile. La giurisprudenza richiamata — Sez. III n. 23934 del 11.04.2024 e altre conformi — è univoca nel subordinare la valutazione di adeguatezza a tale verifica. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 464-bis c.p.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 464-quater c.p.p. – Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia