Danno all’immagine e duplum nel giudizio contabile per peculato del cancelliere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 24 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il danno da mancato incasso e il danno all’immagine della pubblica amministrazione possono essere accertati sulla base delle risultanze del giudizio penale, quando la condanna sia divenuta irrevocabile per fatti commessi in danno dell’ente di appartenenza. La sentenza penale di condanna costituisce presupposto del giudizio contabile ai sensi dell’art. 51, comma 7, C.G.C. e delinea la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso. Il danno all’immagine è provato dal clamor fori, integrato dalla diffusione della notizia sulla stampa locale e nazionale. Quanto alla sua quantificazione, l’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 introduce una presunzione, superabile con prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, restando il giudice abilitato alla valutazione equitativa.
Il Fatto
La Procura Regionale ha evocato in giudizio il convenuto, già dipendente con funzioni di cancelliere presso un ufficio del giudice di pace, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero delle Finanze di € 70.812,00, oltre oneri accessori, a titolo di danno da mancato incasso per € 23.604,00 e di danno all’immagine per € 47.208,00.
I fatti risalgono agli anni 2012-2014. Il convenuto, addetto alla ricezione e iscrizione a ruolo delle cause civili, si sarebbe appropriato di valori bollati e somme di denaro consegnatigli dagli avvocati per fini di giustizia. Su tali fatti era intervenuta condanna penale definitiva per peculato e falsificazione di valori di bollo, resa irrevocabile dalla pronuncia della Corte di cassazione. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 C.G.C., non essendosi lo stesso costituito nonostante la regolare notifica. Passando al merito, verifica la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale economicamente valutabile, condotta connotata da dolo o colpa grave, nesso di causalità e rapporto di servizio.
Quanto alla prima voce di danno, la Corte richiama integralmente le statuizioni del giudice penale, che aveva quantificato in € 23.604,00 il profitto del reato e disposto la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. in favore del Ministero delle Finanze. Le risultanze del giudizio penale, univoche e incontestate, dimostrano la sussistenza del danno da mancato incasso, il nesso eziologico e la connotazione dolosa della condotta.
Con riferimento al danno all’immagine, il Collegio applica l’art. 51, comma 7, C.G.C. e ricorda come la perseguibilità presupponga un reato in danno della pubblica amministrazione accertato con sentenza irrevocabile. Entrambi i requisiti sono presenti: il convenuto è stato condannato per peculato, delitto collocato nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.
Il danno all’immagine deve essere provato nella sua effettiva sussistenza, pur non richiedendosi la dimostrazione di una deminutio patrimonii. La Procura ha versato in atti la prova del clamor fori, costituita da articoli di stampa locale e nazionale. Il dolo è stato accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato.
Quanto alla quantificazione, la Corte richiama l’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, che introduce una presunzione di carattere non vincolante, superabile da prova contraria e suscettibile di quantificazione equitativa. Valuta pertanto l’assenza di ravvedimento, il pervicace proposito di trasferire la responsabilità sugli avvocati e la diffusione della notizia sulla stampa nazionale, determinando il danno all’immagine nel duplum delle somme illecitamente trattenute. Il convenuto è quindi condannato al pagamento complessivo di € 70.812,00, oltre rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2016 e interessi legali.
Nota della Redazione
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