Inammissibili i ricorsi reiterativi di doglianze già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9732 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già prospettate in appello e da questi congruamente vagliate è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una mera richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di legittimità non consente di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. È parimenti inammissibile la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche quando manchi una specifica richiesta nei motivi di appello. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Messina del 05/07/2024, che ne ha confermato la penale responsabilità per il concorso nel reato di truffa aggravata. Il primo ricorrente contesta la ricostruzione probatoria e l’affermazione di responsabilità, deducendo l’insufficienza e l’incertezza del materiale istruttorio e la mancanza dell’esame della persona offesa.
Il secondo ricorrente censura l’utilizzo della querela acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. a seguito di dichiarazione di irreperibilità, lamentando l’assenza di adeguate ricerche, oltre al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della minorata difesa. La questione giunge in Cassazione sulla sostenibilità di tali doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo del primo ricorso. La doglianza è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato è priva di specificità, perché riproduttiva di censure già prospettate in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue e logiche; dall’altro espone mere doglianze di fatto, prospettando un’alternativa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli del giudice del merito.
La Corte ribadisce la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260. Il quadro probatorio — documentazione bancaria e telefonica, deposizioni testimoniali e dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. — è ritenuto significativo e non scalfito dagli assunti difensivi.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene reiterativo di doglianze già esaminate in secondo grado. La censura sulla mancata motivazione delle attenuanti generiche è anche manifestamente infondata, a fronte dell’assenza di specifica richiesta nei motivi di appello.
Il primo motivo del secondo ricorso, relativo all’acquisizione della querela ex art. 512 cod. proc. pen. senza adeguate ricerche, è dichiarato non formulato in termini consentiti e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dato conto di tentativi di rintracciamento esaustivi e ha indicato le ragioni del concorso, richiamando Sez. VII, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello.
Infine, sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante della minorata difesa, la Corte richiama Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e conferma che il giudizio di equivalenza, se sorretto da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio, sfugge al sindacato di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione