Contributo di costruzione e mancato esonero: natura restitutoria e prescrizione decennale (TAR Veneto n. 843 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di costruzione, costituisce regola generale l’onerosità del titolo edilizio e eccezione l’esonero. Ove difettino i presupposti dell’agevolazione, il pagamento del contributo è dovuto per legge e non integra una sanzione amministrativa pecuniaria, ma il corrispettivo per l’edificazione, con la conseguenza che l’atto comunale di imposizione e liquidazione ha natura meramente ricognitiva e contabile ed è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. La qualificazione dell’importo come “penale” nella normativa regionale non muta tale natura, restando la maggiorazione elemento integrante e inscindibile della somma dovuta a titolo di costo di costruzione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa, e la relativa società hanno impugnato due ingiunzioni di pagamento emesse dal Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia, dell’importo rispettivamente di euro 26.805,90 e di euro 39.072,69, oltre alle note dirigenziali presupposte.
I provvedimenti si fondano sull’inosservanza dell’obbligo di stabilire e mantenere la residenza nelle unità immobiliari oggetto di due interventi di ampliamento realizzati in forza della l.r. Veneto 8 luglio 2009, n. 14 in materia di Piano casa, con contestuale esonero dal contributo di costruzione. In entrambi i casi gli immobili sono stati alienati a terzi prima del perfezionamento dell’agibilità, con conseguente violazione dell’impegno assunto. Il Comune ha quindi richiesto il versamento dell’intero contributo, maggiorato del 50 per cento. I ricorrenti, pur ammettendo l’inadempimento, hanno eccepito la prescrizione quinquennale e l’abrogazione della norma applicata.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, la tesi dei ricorrenti secondo cui la pretesa creditoria sarebbe una sanzione amministrativa pecuniaria, prescritta ai sensi dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è condivisibile. Il Collegio ricorda che la regola è l’onerosità del titolo edilizio e che l’esonero costituisce ipotesi eccezionale.
In difetto dei requisiti, il pagamento del contributo è dovuto per legge e non rappresenta una sanzione, bensì il corrispettivo per l’edificazione. L’atto di imposizione e liquidazione è meramente ricognitivo e contabile e attiene a un diritto dell’amministrazione, soggetto a prescrizione decennale. L’obbligo di versamento riveste natura sostanzialmente restitutoria e ricade nel termine ordinario ex art. 2946 cod. civ.
Il giudice richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 69, secondo cui gli atti che determinano e liquidano il contributo di costruzione ex art. 16 del d.P.R. 380/2001 non esprimono una potestà autoritativa, ma una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico. La qualificazione sostanziale non è messa in discussione dall’espressione “a titolo di penale” contenuta nell’art. 7 l.r. 14/2009. La maggiorazione del 50 per cento, in particolare, non può essere scorporata e ascritta alle sanzioni, costituendo elemento integrante e inscindibile della somma dovuta.
Il secondo motivo è parimenti disatteso. L’abrogazione dell’art. 7 a opera della l.r. Veneto 4 aprile 2019, n. 14, anteriore alle ingiunzioni, non incide sulla pretesa. L’art. 17 della l.r. 14/2019 prevede espressamente l’ultrattività della previgente disciplina per gli interventi la cui richiesta di permesso o segnalazione sia stata presentata entro il 31 marzo 2019. Il Collegio precisa che la salvezza non riguarda solo gli interventi autorizzati, ma anche i connessi obblighi e adempimenti posti a carico dei beneficiari, quali condizioni di legittimità dei titoli rilasciati.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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