Presunzioni di secondo grado ammesse nell’accertamento del maggior reddito (Cass. civ. Sez. V n. 6736 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale non esiste un divieto delle presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma. Il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza idonea, in quanto adeguata, a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Nel giudizio tributario di accertamento del maggior reddito la valutazione fondata su presunzioni semplici era consentita anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del 24.10.2007, e risulta da tale norma esplicitamente confermata. Il giudice di merito che qualifica l’antieconomicità della gestione come “assai fragile” e “supposta”, senza verificarne l’effettiva sussistenza, motiva in modo inadeguato.
Il Fatto
La società contribuente è destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contesta il maggior reddito conseguito nell’anno 2006 e non dichiarato, ai fini Ires, Iva ed Irap, con riferimento alla vendita di trentadue unità immobiliari. L’accertamento muove dagli esiti di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale si assume che la società abbia occultato parte dei corrispettivi. La procedura di accertamento con adesione non si conclude positivamente.
La contribuente impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che riduce significativamente il maggior reddito accertato. L’Amministrazione appella e la Commissione Tributaria Regionale riconosce un maggior reddito superiore a quello fissato in primo grado, ma sempre inferiore a quanto contestato nell’avviso. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; la società resiste con controricorso e introduce ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I due motivi del ricorso principale, connessi, sono trattati congiuntamente. L’Amministrazione contesta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR svalutato la rilevanza indiziaria dell’esercizio antieconomico e trascurato gli ulteriori elementi offerti. La Corte ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità: il ricorso principale assolve all’autosufficienza, non essendo necessario riferire di ogni questione dibattuta; la formulazione tecnica del secondo motivo, pur non impeccabile, espone le critiche in modo chiaro.
L’accertamento si fonda su una pluralità di indizi: l’antieconomicità della gestione, con un indice di redditività dell’1,21% e una percentuale di ricarico dello 0,35% a fronte di vendite milionarie; il raffronto tra prezzi dichiarati e valori OMI, qualificati come indici presuntivi; i mutui contratti dagli acquirenti per importi superiori al prezzo di rogito. La Corte censura la motivazione della CTR che definisce l’antieconomicità “supposta” e “assai fragile”, valorizzando la qualifica di “scatola vuota” della società: una società priva di mezzi e personale consegue un cospicuo risparmio di oneri, e la società realizzava comunque fatturazioni milionarie.
Quanto al rilievo della CTR secondo cui “non sono ammissibili presunzioni da presunzioni”, la Corte richiama il proprio orientamento: Cass. sez. V n. 20748 del 2019 e Cass. sez. III n. 14788 del 2024. Il divieto non esiste e il fatto secondario accertato presuntivamente può confermare il fatto principale. Risulta poi non adeguatamente sviluppata la tesi dell’arbitrarietà dell’estensione del prezzo medio di cessione alle cessioni prive di dati certi, trattandosi di immobili del medesimo complesso; la CTR non chiarisce perché il dato non sia rilevante né indica i casi di mutui inferiori al prezzo di rogito. Anche la riduzione del valore accertato in ordine alle vendite assistite da mutui superiori non è illustrata.
Il ricorso principale è pertanto accolto. Il ricorso incidentale, con cui la società invoca la “prova diretta” per le cessioni formate prima del 4.7.2006, è respinto: la CTR non afferma la ricorrenza di una presunzione legale, ma valuta gli elementi indiziari, e l’accertamento presuntivo era consentito anche prima della normativa richiamata. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, e si dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo.
Nota della Redazione
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