Prescrizione del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 7538 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relativa al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Le incertezze giurisprudenziali circa la giurisdizione, la natura dell’azione esperibile, il termine di prescrizione e l’individuazione del soggetto passivamente legittimato non integrano l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c., costituendo un mero impedimento di fatto. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia che rimetta in discussione tale decorrenza è manifestamente infondata.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che avevano conseguito la specializzazione tra il 1983 e il 1992, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali per ottenere la corresponsione della somma di € 11.103,82, o in subordine di € 6.713,94, a titolo di remunerazione per l’attività svolta in forza delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, ovvero di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle medesime.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, rigettando anche l’eccezione di giudicato proposta da uno dei ricorrenti, che si assumeva destinatario di una precedente sentenza di secondo grado favorevole, impugnata per cassazione solo da o nei confronti di altre parti titolari di rapporti scindibili. Di qui il ricorso per cassazione e la controricorso delle amministrazioni, che hanno invocato la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui un ricorrente deduce la mancata declaratoria di litispendenza rispetto al processo definito dalla Corte d’appello con la sentenza n. 1076/2016, è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza del 2016 si trova nel fascicolo di parte di secondo grado, senza localizzarla né chiarire in quale snodo del giudizio d’appello sia stata prodotta e con quali deduzioni, non essendo neppure specificati i requisiti richiesti dall’art. 124 disp. att. c.p.c.

Il secondo motivo contesta la fissazione del dies a quo della prescrizione all’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, sostenendo che solo dalla sentenza n. 10813/2011 lo Stato avrebbe messo a disposizione un rimedio giurisdizionale effettivo. Il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ossequio alla giurisprudenza inaugurata dalle sentenze gemelle del 2011 e costantemente ribadita, da ultimo da Cass., n. 29334/2024 e dalle Sezioni unite n. 17619 del 2022. La Corte osserva che la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione, e che l’interruzione della prescrizione non richiede iniziative giurisdizionali, potendo essere stragiudiziale.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ribadisce che essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l’evocazione di un diverso organo statuale costituisce mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958. Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è ritenuta manifestamente infondata, non essendovi dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato anche prima del 2011 e potendo ogni controversia di giurisdizione essere risolta mediante regolamento di giurisdizione. Le incertezze giurisprudenziali, secondo Cass., n. 13343/2022, non integrano l’impedimento giuridico rilevante ex art. 2935 c.c.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali liquidate in applicazione dell’art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014, in ragione del numero dei soggetti assistiti dal medesimo difensore. La Corte accoglie inoltre la domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando la colpa grave del ricorso, proposto nonostante la stabile nomofilachia e dopo quarantacinque giudizi identici già definiti con esito sfavorevole, e condanna i ricorrenti anche ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., essendo il processo instaurato dopo il 28 febbraio 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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