Doppia conforme preclude il vizio di motivazione e sindacato sulle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9973 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia stata confermata in secondo grado con una cd. doppia conforme e il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione di legge, ma un errore di fatto censurabile solo nei limiti del difetto di motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità il riesame del materiale probatorio e la valutazione delle prove, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito. L’omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile solo se investa un punto decisivo, idoneo a invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie.
Il Fatto
Un dirigente aveva agito nei confronti di una società per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, l’illegittimità del licenziamento e la conseguente imputazione del rapporto a un unico centro di imputazione facente capo a più società. La società, dal canto proprio, aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme corrisposte nel tempo a titolo di retribuzione.
Il tribunale e, in parziale riforma, la Corte d’appello avevano escluso la sussistenza della subordinazione, ritenendo non assolto l’onere probatorio del ricorrente, e avevano respinto la domanda restitutoria della società, riconoscendo che l’attività era stata comunque svolta e che le somme erano indice della volontà di riconoscerle. Entrambe le parti ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i tre motivi del ricorso principale, che denunciano la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e del CCNL di categoria, l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancata ammissione della prova testimoniale. Rileva che le censure, pur formalmente articolate come errores in iudicando o in procedendo, nella sostanza criticano la valutazione delle prove e la ricostruzione delle modalità di svolgimento dell’attività, escludendone la natura subordinata in conformità alla decisione di primo grado.
I motivi sono pertanto inammissibili, perché investono l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove e l’individuazione delle circostanze rilevanti, che il giudice di merito ha compiuto motivatamente sottoponendo le emergenze probatorie al proprio prudente e discrezionale vaglio critico. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di appello né riesaminare il materiale probatorio già valutato in maniera motivata.
Le censure incorrono in un ulteriore vizio di inammissibilità laddove reclamano l’omessa valutazione di fatti decisivi: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è precluso dalla ricorrenza della doppia conforme (art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in seguito art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022), senza che siano indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019).
Anche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile: la scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n. 21603 del 2013). Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile, sicché la violazione delle predette regole non configura un vizio di violazione di norme processuali, ma un errore di fatto censurabile nei limiti del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 11892 del 2016).
Quanto ai profili probatori, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile solo se investe un punto decisivo e se la prova non ammessa è idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie (Cass. n. 16214 del 2019).
Passando al ricorso incidentale della società, la Corte lo rigetta integralmente: la censura sull’art. 2126 cod. civ. non confuta la ratio decidendi, perché il giudice di merito non ha applicato quella norma, postulante un rapporto nullo, ma ha individuato un autonomo titolo negoziale nella volontà delle parti; la motivazione della sentenza impugnata non è apparente né contraddittoria; il diritto del lavoratore di trattenere le somme deriva dal rigetto della domanda riconvenzionale; non sussiste violazione degli artt. 2697 e 2094 cod. civ. quanto all’onere di provare la gratuità dell’attività, avendo la Corte accertato che l’attività fu svolta a titolo oneroso. Le spese sono compensate; sussistono i presupposti per il contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.
Nota della Redazione
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