Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate privo di base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10983 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà imposto da una Cassa di previdenza privatizzata sulla pensione dei propri iscritti deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., trattandosi di prestazione patrimoniale imposta. Né la finalità di equilibrio finanziario di lungo termine né la scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata attribuiscono all’ente il potere di imporre un prelievo con effetti e requisiti diversi da quelli definiti dalla legge. Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011 presuppone l’inerzia degli enti o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, e i relativi presupposti di fatto devono essere dedotti e provati in modo circostanziato. L’adozione di delibere dichiarate illegittime non equivale all’inerzia legislativamente rilevante. Il termine di prescrizione del credito restitutorio è quello decennale, richiedendo il termine quinquennale la liquidità ed esigibilità del credito e, dunque, la messa a disposizione dell’assicurato dell’importo integrale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva accertato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia corrisposta a un iscritto. La Corte territoriale condannava la Cassa a restituire le somme trattenute nel decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi dalle singole trattenute mensili al saldo.
Avverso tale pronuncia la Cassa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sul contributo di solidarietà, illegittimità del contributo previsto dal D.L. n. 201 del 2011 per il biennio 2012/2013 e, in via subordinata, applicazione del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale. Il pensionato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che le censure sono già state ritenute infondate dalla costante giurisprudenza di legittimità, richiamando numerosi precedenti sul primo e sul secondo motivo e, sul terzo, le pronunce in tema di prescrizione. Il Collegio ribadisce anzitutto che il potere di imporre il contributo di solidarietà deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., trattandosi di prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte. Spetta al legislatore fissarne gli elementi essenziali, poiché la misura non rientra tra i provvedimenti che le Casse possono adottare per espressa previsione di legge.
Dalla scelta di temperare il sistema del pro rata non si evince alcun fondamento del potere della Cassa di imporre un contributo incidente su aspetti diversi. Il potere di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine non muta la conclusione, perché tale finalità non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo.
Il Collegio esamina poi l’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, che la ricorrente invoca a sostegno delle censure. È il legislatore ad aver delimitato i presupposti applicativi del contributo e a stabilirne in via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale. La decretazione d’urgenza ha attribuito rilievo primario alle misure di riequilibrio di lungo periodo, differenziandole dal contingente contributo imposto dalla Cassa in virtù delle delibere contestate. La ricorrente non ha allegato né dimostrato i presupposti fissati dalla legge: l’applicazione del contributo è subordinata all’inerzia degli enti entro il termine previsto o al parere negativo dei Ministeri vigilanti, e proprio di tali presupposti di fatto occorre offrire deduzione circostanziata e prova.
All’inerzia o all’inefficacia delle azioni intraprese, attestata dal parere negativo del Ministero, non può essere equiparata la mera adozione di delibere dichiarate illegittime. Non si può conferire ex post alcun crisma di legittimità a un contributo imposto per effetto di autonome scelte e con requisiti diversi da quelli definiti dalla legge.
Quanto al terzo motivo, va ribadita l’applicabilità della prescrizione decennale. In coerenza con i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Tali requisiti non ricorrono quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei nella misura decurtata del contributo. Non è conferente il richiamo all’art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del 1970, dettato nell’àmbito delle prestazioni erogate dall’INPS. Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al versamento di Euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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