Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 423 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo esecutivo di formazione giudiziale è proponibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al processo amministrativo di esecuzione. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico nell’ambito dei propri compiti istituzionali, resta compreso nel trattamento già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’accertata serialità dell’inottemperanza giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. Il titolo era stato attestato conforme all’originale e notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio senza che l’Amministrazione provvedesse, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione esecutiva. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e regolarmente notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Secondo il Tribunale, tale termine opera anche nel giudizio di ottemperanza. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Ricorrendo i presupposti, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.

Quanto al compenso, il Tribunale ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso resta pertanto compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale: ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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