Accoglienza richiedenti asilo e risarcimento del danno da ritardo (TAR Veneto n. 239 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva concessione delle misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale integra violazione del precetto dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui le misure si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione. Tale violazione fonda la colpa dell’Amministrazione e il conseguente obbligo risarcitorio. Nella liquidazione del danno il giudice applica l’art. 1227, secondo comma, cod. civ. e l’art. 30, comma 3, c.p.a., escludendo il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela. Il danno non patrimoniale da lesione di diritto inviolabile non è in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni semplici.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale nel luglio 2023, presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura dichiarandosi in stato di indigenza, al fine di essere ammesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015. In assenza della concessione delle misure, diffidava la Prefettura ad ammetterlo ai benefici.
La Prefettura rigettava l’istanza con provvedimento del 13 febbraio 2025, rilevando che la dichiarazione di indigenza non risultava trasmessa e invocando il criterio di priorità in favore dei migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, richiamato dal Ministero con circolare conseguente alle previsioni del d.l. n. 145 del 2024, convertito in legge n. 187 del 2024. Il ricorrente impugnava il diniego chiedendo anche il risarcimento dei danni. In corso di giudizio, con decreto cautelare, era disposto il riesame e l’Amministrazione ammetteva il ricorrente alle misure, inserendolo in un centro di accoglienza straordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sopravvenuta concessione delle misure presenta carattere integralmente satisfattivo dell’interesse sotteso alla domanda di annullamento e comporta la cessazione della materia del contendere. Residua la domanda risarcitoria, accoglibile solo in parte.
Quanto al danno patrimoniale, la mancata tempestiva concessione delle misure integra la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. Da tale violazione il Collegio desume la colpa dell’Amministrazione, che si è limitata a ribadire la necessità di offrire primariamente accoglienza ai soggetti provenienti da salvataggi in mare. È riconosciuto il ristoro correlato alla mancata erogazione del c.d. pocket money, pari a € 2,50 giornalieri, ma solo per il periodo dal 10 agosto 2023 al 13 febbraio 2025, per complessivi 553 giorni.
Al riconoscimento dell’ulteriore periodo osta il principio dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: il ricorrente ha lasciato decorrere sessanta giorni, corrispondenti al termine massimo dell’art. 29 c.p.a., prima di notificare il ricorso il 14 aprile 2025. Una pronta impugnazione avrebbe consentito di ottenere quasi due mesi prima il provvedimento cautelare che indusse l’Amministrazione a mutare orientamento. Trova applicazione l’art. 30, comma 3, c.p.a., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Il Collegio richiama l’orientamento di Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 7 del 2021, sull’onere di cooperazione del privato. Il danno patrimoniale è liquidato in € 1.382,50, senza rivalutazione, con interessi legali dal dovuto al saldo.
È invece infondata la pretesa di danno non patrimoniale: il ricorrente non ha offerto alcuna prova del quantum debeatur, incombendo su di lui l’onere di allegazione e prova ex artt. 63 e 64 c.p.a. e art. 2697 cod. civ. Non è invocabile la liquidazione equitativa, ammessa solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà della prova, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10092 del 2022. La lesione di un diritto inviolabile non determina un danno non patrimoniale in re ipsa, dovendo la vittima allegare e provare il pregiudizio, anche per presunzioni semplici, secondo Cass. civ., sez. I, n. 6795 del 2024.
Nulla sulle spese: il patrocinio a spese dello Stato comporta, secondo il principio della soccombenza virtuale, la rifusione in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, ipotesi esclusa quando il soccombente è un’Amministrazione dello Stato. Il Collegio liquida al difensore, a titolo di gratuito patrocinio, € 1.500,00, con statuizione opponibile ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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