Ricorso in cassazione inammissibile per omissione dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 21372 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non soddisfa il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quale elemento essenziale di contenuto-forma. L’omessa o insufficiente esposizione dei fatti impedisce alla Corte di avere diretta e autonoma cognizione del fatto sostanziale e di quello processuale, non potendosi supplire mediante il rinvio agli atti o alla sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il ricorso che difetta della specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, imposta dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riprodotto né indicato in modo puntuale il contenuto delle produzioni su cui fonda le censure. La deduzione del vizio di violazione di legge postula un errore nell’individuazione o nell’interpretazione della norma applicabile e non può essere surrogata dalla contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda origina da una scrittura privata del 1991, qualificata come contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulata tra una società e il ricorrente. Dopo il rifiuto della promittente venditrice di addivenire al definitivo, e il successivo conferimento dell’immobile a una seconda società, il ricorrente agì in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso tale atto di trasferimento.

Nel frattempo, un separato giudizio aveva accertato con pronuncia passata in giudicato la nullità della scrittura del 1991, per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Firenze rigettarono la domanda revocatoria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, in quanto connessi, e li dichiara tutti inammissibili. Il ricorso non espone in modo completo i fatti di causa richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., requisito che la giurisprudenza di legittimità qualifica come elemento essenziale di contenuto-forma, non surrogabile dal rinvio agli atti o alla sentenza impugnata (richiamate Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e Sezioni Unite n. 2602 del 2003).

Manca altresì la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure, imposta dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di valutarne la decisività. Le doglianze, osserva la Corte, si risolvono in una richiesta di riesame del merito, estranea alla funzione del giudizio di legittimità: la violazione di legge presuppone un errore normativo e non può sostituire la contestazione della ricostruzione fattuale del giudice di merito (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 8753 del 2017).

Sul primo motivo la Corte rileva che la tesi del ricorrente si fondava sull’efficacia sanante di un atto di conferma del 2017, che avrebbe mutato il petitum e la causa petendi della domanda originaria ex art. 2932 cod. civ., trasformando il titolo creditorio posto a base dell’azione revocatoria. Da qui l’esclusione, correttamente operata dal giudice di appello, dell’esame nel merito della domanda ex art. 2901 cod. civ., per difetto di corrispondenza tra credito dedotto e pregiudizio lamentato.

Il secondo motivo è inammissibile per contraddittorietà logica: il ricorrente assume come presupposto incontestabile la qualificazione della scrittura come contratto definitivo e, nel contempo, contesta l’efficacia vincolante del giudicato che tale qualificazione ha affermato. Il terzo motivo è nuovo in sede di legittimità, non essendo stata la questione della rimessione in termini prospettata nel merito, ed è comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi, fondandosi su un assetto negoziale diverso da quello posto a base delle domande originarie.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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